Art. 1119 – (Norma soppressa)
Norma soppressa
Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino.
Proposta 24/02/10 disegni di legge nn. 71, 355, 399, 1119, 1283
«Art. 1119. – (Indivisibilità). – Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che le stesse siano state sottratte all’uso comune per effetto di una deliberazione ai sensi dell’articolo 1117-ter, ovvero che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino».
Proposta precedente disegni di legge nn. 71, 355, 399, 1119, 1283
Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino, ovvero esse siano state sottratte all’uso comune per effetto di una deliberazione ai sensi dell’articolo 1117-ter» .