Art. 1117-quater. – (Tutela delle destinazioni d’uso) – In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dall’ art. 1136.
Indice delle norme:
« Del Condominio negli edifici. – (Libro III, Titolo VII, Capo II).