Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilità, supercondomìnio) – Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’ art. 1117.
Indice delle norme:
« Del Condominio negli edifici. – (Libro III, Titolo VII, Capo II).