Si ha il diritto di aprire finestre sul tetto, a condizione di non pregiudicare la stabilità dell’edificio e il decoro architettonico dello stesso.
Si veda, in questo senso, Cassazione 31 maggio 1990, n. 5122, per la quale ” la trasformazione in balcone o terrazza, a opera di un condomino, di una o più finestre del suo appartamento, all’uopo ampliando le finestre esistenti, a livello del suo appartamento, nel muro perimetrale comune e innestando in questo lo sporto di base del balcone terrazza, non importano una innovazione della cosa comune, a norma dell’articolo 1120, Codice civile, bensì soltanto quell’uso individuale della cosa comune il cui ambito ed i cui limiti sono disciplinati dagli articoli 1102 e 1122, Codice civile “.
Le nuove finestre, ancorchè aperte sul tetto, non devono comunque pregiudicare i diritti di proprietà esclusiva degli altri condomini, costituendo nuove servitù o aggravando le precedenti servitù di veduta verso i sottostanti terrazzi o giardini di proprietà esclusiva ( Tribunale di Milano, 12 febbraio 1963 ).