Il condomino può liberamente installare una antenna ricetrasmittente sul tetto condominiale purché non alteri la consistenza e la destinazione della proprietà comune.
L’assemblea dei condomini e il regolamento condominiale da essa approvato non possono vietare, ai singoli condomini, l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti sulla proprietà comune dell’edificio come, per esempio, sul tetto dell’edificio.
Tale possibilità, tuttavia, è subordinata a una serie di condizioni:
– divieto di alterare la consistenza e la destinazione dello spazio condominiale e, specialmente, di non impedire l’altrui pari uso. Infatti, è necessario che l’installazione dell’antenna, per le dimensioni della stessa in rapporto a quelle del tetto o per altre eventuali ragioni, non escluda, per gli altri condomini, la possibilità di fare del tetto lo stesso o analogo uso particolare [1];
– deve esservi la previa autorizzazione all’installazione dell’antenna radioelettrica ad uso privato rilasciata dall’amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni [2].
Non è necessario, invece, il previo controllo e autorizzazione da parte del Comune sul rispetto delle leggi urbanistiche. Quindi, non bisogna ottenere il permesso a costruire o una D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) o comunque un provvedimento che autorizzi l’installazione del sistema di antenna.
Tale precisazione proviene dallo stesso Consiglio di Stato [2] che ha così superato precedenti e opposti orientamenti giurisprudenziali [3]. L’autorizzazione all’installazione di stazione ed antenne radioelettriche ad uso privato spetta solo all’amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni. Poiché dunque le antenne radiantistiche non incidono, agli effetti delle leggi urbanistiche, sulla trasformazione del territorio e non sono da considerarsi “costruzioni” in senso stretto, esse possono essere liberamente installate senza alcuna autorizzazione comunale [4].
IN PRATICA
Il singolo condomino può installare un’antenna ricetrasmittente sul tetto, previa autorizzazione di Poste e Telecomunicazioni, senza bisogno di farsi autorizzare dall’assemblea, purché ciò non impedisca, agli altri condomini, di utilizzare il tetto comune per lo stesso o altri usi.