Antenna TV
Le spese di manutenzione e riparazione dell’ antenna televisiva, così come quelle di installazione ex novo, devono essere ripartite, salva diversa disposizione del regolamento contrattuale, in parti uguali, in ragione di ciascun allacciamento del cavo comune alla proprietà esclusiva.
L’ uso è infatti identico tanto per l’ unità di due locali che per quella di dieci locali, posto che l’ allacciamento della singola proprietà e unico.
Si veda, in questo senso, la sentenza della cAssazione n° 2916 del 2 agosto 1969, che ha ritenuto legittimo, relativamente all’ istallazione di un’ antenna centralizzata televisiva, un "piano di riparto della spesa in parti uguali fra i condòmini, anzicchè in proporzione al valore millesimale della singola proprietà, trattandosi di spesa destinata a servire in parti uguali i condòmini, ai sensi dell’ art. 1123, primo e secondo comma del codice civile".