Animali in condominio:una norma da riscrivere
Di Ivan Meo
L’Associazione nazionale medici veterinari italiani lancia l’allarme:
aumenteranno i contenziosi
La vecchia proposta di legge.
Tra le novità contenute nel testo della riforma che ha suscitato maggior clamore è stata quella della eliminazione del divieto per la detenzione di animali tra le mura domestiche. Il precedente testo legislativo prevedeva che: "nel regolamento di condominio non possono essere inserite disposizioni che, in qualunque modo, limitino il diritto di ciascun condomino a possedere o a detenere un animale familiare, nonché la facoltà o le modalità del proprietario o del detentore di ospitarlo nella sua abitazione". La proposta si spingeva oltre fino a prevedere che “tali limitazioni non possano essere previste neanche da deliberazioni assembleari assunte all’unanimità”. Inoltre precisava che "nessun accordo tra le parti contraenti, pubbliche o private, può avere ad oggetto limitazioni al diritto di possedere o di detenere un animale familiare o alla facoltà del proprietario o del detentore di ospitarlo nella sua abitazione. Tali limitazioni comportano la nullità dell’accordo per illiceità della causa". Quanto alle parti comuni, la proposta di legge stabiliva che “il transito e la permanenza di animali familiari nelle parti comuni degli edifici ad uso abitativo o in aree private sono sempre consentiti e devono avvenire sempre in presenza o sotto la responsabilità del proprietario o del detentore, che garantisce la pulizia degli spazi comuni eventualmente sporcati dal proprio animale”. Nel caso in cui si tratti di cani, il transito è consentito con l’ausilio del guinzaglio. Non è consentito ostacolare il transito e la permanenza, per il tempo necessario, alle persone che accudiscono gli animali familiari". Resta ferma la responsabilità civile del proprietario o del detentore per qualunque danno cagionato dall’animale.
L’attuale testo
In sede di approvazione del testo legislativo, ci si invece limitati ad aggiungere un comma all’art. 1138 del codice civile la seguente frase: “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. In fase di approvazione o si è preferito inserire la specifica"domestici". La correzione accolta dal Governo è volta ad evitare che si possano detenere animali esotici negli appartamenti condominiali. Quindi viene volutamente fatta una distinzione tra animali domestici ed esotici. Infatti, nell’impostazione originaria la norma prevedeva che nei regolamenti condominiali non venisse prevista o venisse prevista le possibilità di vietare la detenzione degli animali da compagnia. Con questo emendamento si modifica la dizione e, quindi, non si tratta di animali da compagnia, ma animali domestici. Questa precisazione serve ad evitare, nella sostanza, che si possano detenere animali esotici. L’esempio concreto è rappresentato da quei casi eclatanti, riportati sui giornali, per cui uno si tiene pitoni, iguane o tigri.
I problemi della norma.
1. La copertura assicurativa e i relativi. La nuova riforma però apre un problema: quella dei doveri dei proprietari che saranno chiamati ad una maggiore attenzione ad evitare che per esempio il suo cane continui ad abbaiare anche nelle ore del riposo o che il gatto scappato dalla mura domestiche non danneggi il giardino condominale. Cosa fare in questi casi? Molti proprietari di animali, specialmente cani, si sono dotati di assicurazioni per quanto riguarda la responsabilità civile a copertura di eventuali danni provocati dagli animali domestici. Quindi al fine di non incorrere in spiacevoli contravvenzioni o multe, sarà evidente che i proprietari di cani e gatti saranno chiamati dagli stessi regolamenti condominiali a munirsi di assicurazione di responsabilità civile. Va anche precisato che l’idea di rendere obbligatoria l’assicurazione sui danni e sulle responsabilità civili per i proprietari di quattro zampe potrebbe sollevare, a priori una seri di conflitti.
I costi di queste polizze, già esistenti sul mercato, variano dagli 80 ai 130 euro di media e coprono diverse voci che vanno dal rimborso spese per i danni effettuati, appunto alla responsabilità civile, ai risarcimenti in caso di danni provocati a terzi, fino al rimborso di spese veterinarie ed interventi chirurgici. Ad oggi in Italia solo il 10% dei possessori di animali domestici possiede una polizza assicurativa, mentre con l’introduzione della nuova legge nel giro di qualche anno è facile prevedere che almeno la metà delle famiglie sceglieranno di munirsi di apposita polizza assicurativa anche al fine di ridurre il carico delle potenziali liti tra condomini.. Purtroppo quello dei cani e gatti in condominio è un diritto che avrà ricadute anche sul budget familiare. Al fine di evitare un aumento esponenziale dei costi della polizza per la detenzione di animali alcuni esponenti di compagnie assicurative propongono delle assicurazioni collettive di condominio a carico ovviamente dei proprietari di animali in modo da permettere a tutti di tutelare i propri animali almeno sotto il profilo risarcitorio in caso di danni o disturbo in condominio
2.Liti condominiali. Secondo il presidente Anmvi, Marco Melosi, l’articolo 1138 del Codice civile, così come modificato dalla legge 220/2012, potrebbe essere oggetto a lunghe discussioni e litigi giudiziari, salvo una modifica terminologica: la definizione di animali domestici dovrà essere modificata in animali da compagnia al triplice scopo di:
non discriminare animali non domestici affermati come animali da compagnia (tartarughe e criceti);
abbassare il contenzioso condominiale al quale sono altamente esposti i cittadini-proprietari in conseguenza della legge 220/2012;
limitare il rischio abbandono di determinate specie animali nei contesti urbani.
Da questa considerazioni si può facilmente dedurre che sicuramente la norma in oggetto sarà una delle più discusse nella aule dei Tribunali.