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Amministratore revocato e procura all’ avvocato

L’amministratore revocato può ben conferire all’ avvocato la procura per difendere il condominio
Nelle more del passaggio di consegne con il successore chi gestisce l’ente collettivo "in prorogatio" può esercitare anche i poteri processuali fino all’avvenuta sostituzione

È legittima la procura per l’appello all’avvocato conferita dall’amministratore condominiale revocato ma in attesa della sostituzione: egli ha la prorogatio dei poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari finché non sia sostituito.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 821 del 16 gennaio 2014, ha respinto il ricorso di un proprietario di un appartamento del condominio contro la decisione della Corte d’appello di Napoli che ha ritenuto legittima la delibera assembleare ove veniva regolata l’esposizione debitoria riguardante l’esecuzione dei lavori del fabbricato condominiale.

Per la seconda sezione civile, in linea con la Corte partenopea, non coglie nel segno la linea di difesa che ha denunciato la violazione norme di legge (art. 1130 Cc) circa la nomina e la revoca dell’amministratore, oltre la presunta tardività della relativa eccezione di carenza di legittimazione proposta dal ricorrente nel giudizio d’appello. Per il ricorrente sussiste una carenza di legittimazione dell’amministratore a conferire la procura per l’appello agli avvocati.

Per la Suprema corte la revoca dell’amministratore non rileva, sulla base dei principi generali in tema di mandato, nei confronti di terzi estranei al condominio: circa la prorogatio dei poteri dell’amministratore, il suo potere permane finché non sia sostituito. «In tema di condominio negli edifici, – si legge in sentenza – la prorogatio imperii dell’amministratore, che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell’interesse del condominio alla continuità dell’amministrazione, si applica in ogni caso in cui il condominio rimanga privo dell’opera dell’amministratore e, quindi, non solo nelle ipotesi di scadenza del termine di cui all’art. 1129, secondo comma, Cc o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina.

Ne consegue che l’amministratore condominiale, la cui nomina sia stata dichiarata invalida, continua a esercitare legittimamente, fino all’avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, rimanendo l’accertamento di detta prorogatio rimesso al controllo d’ufficio del giudice e non soggetto a eccezione di parte, in quanto sia inerente alla regolare costituzione del rapporto processuale». Pertanto, il ricorso è stato respinto.
Vanessa Ranucci
http://www.telediritto.it/index.php/dir … condominio

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