Amministratore in giudizio senza l’autorizzazione dell’assemblea – invalidità della notifica a mezzo posta
Cassazione , sez. III civile, sentenza 13.02.2007 n° 3064
L’amministratore condomiale può essere convenuto in giudizio per qualunque controversia concernente le parti comuni ed è legittimato a rappresentare in giudizio il condominio senza necessità di autorizzazione dell’assemblea con l’inerente legittimazione a proporre impugnazione.
La notificazione fatta al condominio nel luogo dove ha sede l’edificio condominiale (nel caso in esame di trattava di notifica di un decreto ingiuntivo), invece che all’amministratore, non è in sé nulla, lo è solo quando il condominio non abbia designato nell’edificio condominiale un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l’organizzazione della gestione condominiale, luogo che può essere rappresentato anche dalla portineria, ma, in ogni caso, la notificazione eseguita nell’edificio condominiale a persona che dichiari di poterla ricevere è nulla, ma non inesistente (così anche Cassazione 6906/01; 12208/93).
E’ solo nel giudizio di opposizione, tempestivamente o tardivamente proposto contro il decreto ingiuntivo, che si può discutere di tale nullità, non in via di eccezione o di azione di accertamento negativo, in altro giudizio (Cassazione 9205/01).
La notificazione a mezzo del servizio postale è inesistente se dall’avviso di ricevimento non risulta che siano state eseguite quelle ricerche che, nell’ambito del procedimento descritto dall’articolo 8 della legge 890/82, consentono di passare allo stadio del deposito del plico nella casa comunale.