Amministratore: il potere di agire in giudizio contro condomini e contro terzi non è il medesimo
Cassazione , sez. II civile, sentenza 11.07.2006 n° 15684
La specialità della disposizione di cui all’art. 1131 c.c., rispetto a quella, generale, di cui all’art. 106 cod. civ., e la mancanza in quest’ultima di un’analoga previsione, comportano, in base alla nota regola di ermeneutica legale ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit, tenuto conto, peraltro, che l’eccezionalità della prima disposizione, derivante da una precisa scelta legislativa correlata alla peculiari caratteristiche di quella particolare figura di comunione costituita dal condominio negli edifici, non ne consente l’applicazione analogica, inducono dunque a ritenere la necessità di un apposito conferimento. Con un atto ad hoc ex art. 1106 c.c., comma 2 cit., adottato ai sensi del precedente art. 1105 c.c., dalla maggioranza dei comunismo in difetto, dall’autorità giudiziaria, dell’espresso potere di rappresentanza in giudizio della comunione.
L’ amministratore giudiziario di cui all’art. 1105 c.c. non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al comma 1 dell’art. 1106 c.c.