L’amministratore condominiale può aprire il conto corrente per accogliere i contributi per le spese condominiali anche senza l’autorizzazione dell’assemblea.
Lo sostiene la Corte di cassazione che, con la sentenza 7162 depositata il 10 maggio scorso, ha spiegato come, «pur in assenza di norme che ne facciano obbligo, l’amministratore (sia) tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente intestato a ciascun condominio da lui amministrato». E, secondo la Corte, «l’apertura del conto corrente non richiede specifiche autorizzazioni assembleari», a differenza, tra l’altro, dell’apertura di una linea di credito bancaria.
La questione esaminata dalla Corte scaturisce da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale a favore di una banca per saldo negativo di conto corrente. Il condominio aveva proposto opposizione e il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande del condominio, aveva revocato il decreto
di Luana Tagliolini – Il Sole 24 Ore – leggi su http://24o.it/WjmuZ