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Amministratore di condominio e assicurazione INAIL

Amministratore di condominio e assicurazione INAIL

A partire dal 2000 la tutela assicurativa Inail contro gli infortuni e le malattie professionali è stata estesa a nuove categorie tra le quali i collaboratori coordinati e continuativi.

Nel caso in esame occorre fare un distinguo: se l’amministratore di condominio esercita la prestazione a seguito di nomina da parte dell’assemblea condominiale, si tratta di collaborazione coordinata e continuativa soggetta all’obbligo assicurativo; se invece l’attività viene svolta in maniera sistematica e abituale con mezzi organizzati e nei confronti di più condomini, la stessa è da considerarsi esercizio abituale di lavoro autonomo, qualunque sia la qualificazione giuridica del rapporto con il singolo condominio e indipendentemente dall’esercizio di altre attività economiche e lavorative.

I collaboratori coordinati e continuativi devono essere assicurati inoltre nei seguenti casi: 1) devono svolgere un’attività rientrante tra quelle soggette all’assicurazione come indicato nell’art. 1 del dpr 1124/65, compreso l’uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio; 2) devono condurre, nell’esercizio delle proprie mansioni non in via occasionale, personalmente veicoli a motore.

Occorre tuttavia precisare che la tutela infortunistica nasce solo se la condizione del veicolo è strumentale all’esercizio delle mansioni svolte dal collaboratore. Pertanto l’obbligo assicurativo non sorge nel caso ad esempio della guida del veicolo durante il normale percorso dall’abitazione al luogo di lavoro o tra due posti di lavoro se il collaboratore ha più rapporti di lavoro.
http://www.italiaoggi.it/giornali/previ … iTestate=5

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