Amministratore di condominio: assicurazione obbligatoria ma non per legge
Se questo è uno dei punti all’ordine del giorno per la prossima assemblea condominiale, allora sarà utile leggere alcune informazioni al riguardo. Partendo da una prima importante considerazione: la legge stabilisce che l’assicurazione per l’amministratore di condominio non è obbligatoria ma se quest’ultimo rifiuta di stipularla può perfino perdere l’incarico. Vediamo più precisamente in quali termini sta la questione.
La riforma del condominio (legge 220/12 in vigore da giugno 2013) ha sancito che se l’assemblea condominiale stabilisce la necessità di una polizza assicurativa di responsabilità civile per la tutela dei condomini, allora l’amministratore è tenuto a stipularla a suo nome, pena la decadenza del mandato (e la perdita dell’incarico). Questo nonostante la legge non imponga tale obbligo, essendo l’amministratore in possesso di abilitazione alla professione ma senza iscrizione ad alcun ordine professionale. Già in fase preliminare e di scelta dell’amministratore, lo stesso conferimento dell’incarico può essere subordinato all’accettazione di una polizza rc.
La copertura assicurativa riguarda sia l’operato dell’amministratore che dei suoi eventuali collaboratori e va a garantire il condominio in tutti i casi in cui si verifichi una richiesta di risarcimento danni nei suoi confronti (inclusi interessi e spese legali). Da precisare però che la copertura riguarda solo gli eventi colposi (gli errori dell’amministratore) ma non i fatti dolosi (come un furto).
Chi paga questo tipo di assicurazione? Non essendo un obbligo di legge per l’amministratore, sarà l’assemblea di condominio a doversi accollare tali costi (e a tenerne conto nel momento in cui si pattuisce il compenso per l’amministratore).
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