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Ai condomini morosi non si sospende più l’acqua

Ai condomini morosi non si sospende più l’acqua

È durata poco più di due anni la norma che doveva servire a sbloccare le situazioni di morosità perdurante nei condomini e mettere alle strette chi non paga i contributi mensili per le spese di amministrazione: sta per essere parzialmente cancellata la norma che, dal 18 luglio 2013, consente all’amministratore, dopo oltre un semestre di morosità (ed eventualmente durante anche la pendenza di azioni giudiziarie finalizzate al recupero dei crediti) di sospendere al condomino inadempiente – se tecnicamente possibile – i servizi condominiali suscettibili di godimento separato. Si tratta, in primo luogo, delle utenze come gas e acqua.

La possibilità, per chi non paga le spese condominiali, di trovarsi senza riscaldamenti, al freddo e senza acqua, doveva costituire quella forma di autotutela che molti condomini attendevano da tempo.

A conti fatti, però, sono stati ben pochi ad utilizzarla. Ma non si sa mai, avranno pensato in Parlamento: così, ieri il Senato ha approvato il collegato ambiente che impone il divieto di staccare l’acqua negli appartamenti dei morosi.

La norma, che ora dovrà passare alla Camera per il definitivo sì, è stata approvata con 156 voti a favore e 85 contrari; 14 gli astenuti.

Grazie alla norma in commento [1], introdotta dalla recente riforma del condominio, è possibile privare il condomino inadempiente del diritto di accedere a taluni locali o servizi condominiali (si pensi al deposito biciclette, piscina, ecc.).

Sulle utenze, invece, vi è stato un ampio dibattito e la norma è stata anche accusata di incostituzionalità, per ledere i diritti “inviolabili” dell’uomo, legati al suo stesso sostentamento (luce, riscaldamento e acqua).

Ecco perché, temendo una querela, molti amministratori hanno preferito agire in modo diverso per il recupero dei crediti.

Se, invece, sarà approvata la “riforma della riforma”, resterà possibile interdire il condomino dal godimento degli altri servizi ed utenze, ma non dell’acqua.

Poiché la legge non specifica da quando inizi a decorrere il semestre di “tolleranza” è possibile ritenere che esso vada conteggiato dalla chiusura dell’esercizio in cui la mora è emersa oppure dal giorno di approvazione da parte dell’assemblea del rendiconto-consuntivo relativo all’esercizio appena chiuso.

Prima che tale norma fosse inserita nel codice civile, la legge prevedeva la possibilità di sospendere il condomino dal godimento dei servizi condominiali suscettibili di godimento separato solo se previso dal regolamento di condominio, limitazione che ora non esiste più.

[1] Art. 63 disp. att. cod. civ.

http://www.laleggepertutti.it/103493_ai … piu-lacqua

 

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