Aggiornare l’anagrafe condominiale con un click
I titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento degli immobili avranno accesso gratuito alle banche dati ipotecaria e catastali per coloro che hanno l’abilitazione a Fisconline e a Entratel.
Ivan Meo scrive…
L’istruttoria e la comunicazione dei dati catastali. Come tutti sanno la riforma del condominio ha introdotto l’anagrafe condominiale, ovvero una sorta di archivio contenente tutte le generalità dei singoli proprietari, degli usufruttuari, dei comodatari e anche degli inquilini (compre si il codice fiscale, la residenza o domicilio e i dati catastali di ciascuna unità immobiliare). Nel caso in cui il condominio non collabori con l’amministratore, quest’ultimo ha l’onere di ricercare i dati mancanti effettuando una apposita istruttoria presso pubblici uffici.
La novità. A partire dal 31 marzo basterà un click per accedere gratuitamente ai dati catastali online. Lo ha comunicato l’Agenzia delle Entrate con provvedimento direttoriale prot. n. 2014/31224 del 04.03.2014 (si veda tabella).
Le persone fisicheabilitate ai servizi Fisconline o Entratel potranno consultare online, senza il versamento di alcun contributo, le banche dati ipotecaria e catastali relative agli immobili di cui risultano titolari, anche solo in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
A disporre l’accesso gratuito e in esenzione dai tributi al Catasto da parte dei titolari di diritti reali sugli immobili è l’art. 6 co. 5-quater del DL 16 del 2 marzo 2012 convertito con modificazioni della Legge n. 44 del 26 aprile 2012 mentre la procedura è stata attivata in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5-quinquies, dello stesso decreto legge.
Al momento l’accesso alle informazioni presenti in rete è limitato alle persone fisiche registrate a Fisconline o Entratel: il codice fiscale del richiedente, presente nelle banche dati ipotecaria e catastale, deve coincidere con quello del titolare dell’abilitazione ai due servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Tale procedura è valida riguardo ai fabbricati di cui il soggetto risulta intestatario negli archivi catastali e, per quanto concerne i registri immobiliari, alle formalità informatizzate in cui siano presenti il soggetto e i fabbricati di cui il medesimo risulta intestatario negli atti catastali.
Sempre a partire dal 31 marzo, si potrà richiedere la consultazione gratuita degli stessi dati presso gli sportelli decentrati del Catasto.
I soggetti diversi da persone fisiche, cioè società commerciali e enti non commerciali, come le onlus, dovranno produrre l’istanza nella persona del rappresentante legale dell’ente, il quale dovrà esibire il proprio documento d’identità per l’identificazione personale e dovrà documentare, anche mediante autodichiarazione sostitutiva, la sua funzione di rappresentante legale o amministrativo del soggetto giuridico al quale si riferisce la visura catastale.
http://www.condominioweb.com/anagrafe-c … -dati.2084