Il regime agevolato per i lavori di ristrutturazione edilizia prevede l’applicazione dell’Iva ridotta al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali.
Le cessioni di beni sono assoggettate all’aliquota Iva ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. I beni significativi, espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999, sono i seguenti: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
-ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
-ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
-alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
-alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
Per l’applicazione dell’agevolazione dell’Iva al 10%, non è necessario alcun adempimento specifico.
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.
Si tratta, in particolare:
-delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
-dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 380/2001.
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, ossia di quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.