Cassazione Civile, Sezione II, 7 settembre 2009 n. 19281
Costituisce uso non consentito delle cose comuni e, quindi, innovazione vietata, l’abbattimento di parte della falda del tetto e della muratura per la costruzione della terrazza, con utilizzazione per uso esclusivo di parte del sottotetto di proprietà altro condomino.
Le trasformazioni strutturali realizzate, infatti, attuano l’appropriazione definitiva di cose comuni a favore di proprietà esclusive e la lesione di diritti altrui quali quelli dei condomini proprietari degli immobili che, prima delle innovazioni, godevano con la copertura a tetto della camera d’aria costituita dal sottotetto sovrastante non praticabile, e costruita la terrazza ne sono stati privati, con conseguente maggiore incidenza dei fattori climatici sui loro sottostanti appartamenti.