A chi spettano le spese per l’illuminazione del giardino?
Le spese per la manutenzione ed illuminazione del giardino comune fanno carico a tutti condòmini (compresi i proprietari esclusivi dei negozi che abbiano accesso solo dalla strada), in proporzione alle quote millesimali di proprietà, ai sensi dell’art. 1123, 1° co., c.c., trattandosi di spese che, sul piano estetico, sono funzionali alla valorizzazione dell’intero edificio, opere altresì che sono riteute necessarie anche al fine della sicurezza dell’intero stabile.
In dottrina e in giurisprudenza è, infatti, pacifico che «il giardino, anche se interno all’edificio condominiale, giova al decoro di tutto l’edificio che ne acquista pregio e, di conseguenza, le spese necessarie per la sua manutenzione risultano determinate da un’esigenza di ordine generale, dovendo, perciò, essere suddivise in proporzione alle singole quote di proprietà». Le uniche spese alle quali un condòmino può opporsi e chiedere di esserne esonerato adducendone, ai sensi dell’art. 1121, 1° co., c.c., la gravosità o voluttuarietà, sono quelle riguardanti, ad esempio, l’abbellimento del giardino mediante la messa a dimora di piante rare e costose o la collocazione di fontane decorative e di statue e, più in generale, qualsiasi altra innovazione priva di utilità pratica o che, rispetto alle particolari condizioni e all’ importanza del giardino medesimo, comporti un impegno economico molto oneroso. Non costituisce, invece, un’innovazione, con la conseguenza che i condòmini dissenzienti non possono pretendere di essere esonerati dalla spesa, la messa in opera di un impianto per l’irrigazione automatica del giardino o l’acquisto di un tosaerba, perché il giardino abbisogna, per sua stessa natura, di continue cure, sì da poter essere mantenuto in uno stato quantomeno decoroso.
Semmai, al riguardo, può parlarsi di spesa straordinaria da approvarsi con la maggioranza di cui all’art. 1136, 2° co., c.c.. Per quanto concerne i giardini di proprietà esclusiva, che in genere costituiscono pertinenze di unità immobiliari situate a piano terreno o rialzato, è pacifico che le spese per la loro manutenzione debbano essere interamente sopportate dai condòmini che ne sono proprietari.
Questi ultimi devono anche sostenere, relativamente al giardino, tutte le spese necessarie per mantenere il decoro dell’edificio e, sempre limitatamente alla buona tenuta del giardino, sono tenuti a partecipare, in una misura da stabilirsi, caso per caso, con criterio equitativo, alle spese condominiali concernenti certi consumi (es. acqua) o servizi (es. custodia) o la manutenzione di impianti comuni (es. fognatura). Può accadere, infine, che un giardino condominiale sia sostenuto dal solaio di copertura di autorimesse di proprietà esclusiva.