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Nuova deduzione per badanti

Con l’ introduzione nell’ art. 12 TUIR del nuovo comma 4-bis, è prevista nell’ ambito delle deduzioni per oneri di famiglia una nuova deduzione per le spese documentate ostenute per gli addetti all’ assistenza personale propria o dei famigliari di cui all’ art. 433 c.c., in condizioni di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Non è necessario che il famigliare risulti a carico o conviva con il contribuente.
La deduzione in esame è collegata alle spese sostenute, nel limite massimo di € 1.820,00.
Tale importo massimo:

Va considerato per singolo contribuente, indipendentemente dal numero di soggetti a cui si riferiscono le spese di assistenza.

Va ripartito, qualora più soggetti sostengano le spese di assistenza di uno stesso familiare.

Per la documentazione delle spese sostenute, è richiesto il rilascio dal soggetto che presta assistenza di una ricevuta firmata, riportante i propri dati anagrafici e codice fiscale e quelli del soggetto che sostiene la spesa, nonchè, se diverso, del familiare a favore del quale l’ assistenza è prestata.

T.

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