Ai fini dell’ applicabilità della disposizione di cui al citato comma 497, è necessario verificare la categoria catastale dell’ immobile e della realtiva pertinenza.
Come specificato nell acircolare 13/02/06 n° 6/E è infatti richiesto che gli stessi siano censiti nella tipologia abitativa del catasto dei fabbricati.
Non assume invece rilevanza l’ uso effettivo dell’ immobile, e pertanto la disposizione in esame non può essere richiesta per gli immobili che, pur avendo i requisiti per essere destinati ad uso abitativo, sono iscritti in una diversa categoria catastale rispetto a quella anzidetta (E’ il caso, ad esempio, del fabbricato accatastato quale ufficio o negozio).
T.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.