Per ciò che riguarda la gestione del mandato di nomina di un amministratore giudiziario di condominio, la sentenza di cassazione n. 11717/21 del 5.05.2021, ha definito dei parametri di definizione interessanti.
Mediazione obbligatoria tra amministratore e parte ricorrente
Anzitutto, prima di ricorrere al giudice per la revoca dell’amministratore per gravi irregolarità è necessario procedere alla mediazione obbligatoria.
Pertanto, le parti in causa, con l’aiuto del mediatore, tenteranno di trovare un accordo per risolvere la vicenda.
Se il tentativo di mediazione non riesce, in questo caso può cominciare la causa legale vera e propria.
Pertanto, in caso di mancato accordo, l’avvocato del condomino ricorrente deposita un ricorso nella cancelleria del tribunale del luogo ove è situato il condominio.
Nel ricorso in questione devono essere indicati i motivi della richiesta di revoca.
Inoltre la documentazione necessaria per provare le gravi inadempienze dell’ amministratore che si intende revocare.
Il procedimento di revoca si svolge in camera di consiglio.
Il ricorrente deve provare gli inadempimenti, la condotta non professionale dell’ amministratore nonchè il grave danno per il condominio.
Al termine dell’udienza, il giudice prende la sua decisione.
Pertanto, dopo qualche giorno, emette il decreto motivato che accoglie o rigetta la domanda.
Se la domanda viene respinta, l’amministratore resta in carica.
Se invece la domanda è accolta, in questo caso il giudice contestualmente nomina un amministratore, il quale prende le consegne dall’ amministratore revocato giudizialmente.
Gestione del mandato dell’ amministratore nominato giudizialmente
La durata del mandato dell’amministratore di condominio nominato dal giudice, è finalizzato al mero compimento dell’atto non compiuto e necessario per la gestione dello stabile.
Pertanto, superato l’impasse che aveva paralizzato l’attività del condominio, il mandato dell’amministratore condominiale deve essere rimesso alla volontà dell’ assemblea.
In questa prospettiva l’amministratore giudiziario assume un mandato diretto a superare le mancanze dell’ amministratore revocato.
La durata dell’ incarico di amministratore prevista dal codice civile vale soltanto in caso di nomina da parte dell’ assemblea.
Pertanto, la durata dell’incarico di amministratore prevista dal codice civile è valida soltanto in caso di nomina da parte dell’ assemblea.
L’amministratore di nomina giudiziale, invece, ha una funzione diversa.
La fattispecie si verifica soltanto quando il condominio per qualche ragione non è in grado di deliberare.
Solo in questo caso, pertanto, i condomini possono fare ricorso al tribunale per ottenere un amministratore di nomina giudiziale.
L’ amministratore nominato dal giudice, tuttavia, resta legato al condominio da un mandato più limitato.
Egli, infatti, ha unicamente il compito di attuare l’atto amministrativo mancante, per il quale l’assemblea non era in grado di deliberare.
Conseguentemente, una volta terminato il compito assegnato dal giudice, l’amministratore può essere revocato, non sussistendo più la motivazione originaria che aveva portato alla sua nomina.
L’amministratore nominato dal tribunale, per questi motivi, non ha diritto a richiedere il compenso per l’intero anno di mandato.
Pertanto, se non stabilito anzitempo, l’amministratore ha diritto ad un compenso per il lavoro svolto, che viene determinato dal giudice sulla base delle tariffe e degli usi.
Ovviamente però, deve essere relativo soltanto al periodo di tempo in cui il professionista abbia effettivamente ricoperto l’incarico.
Consiglio per l’ amministratore nominato giudizialmente
A seguito di quanto suddetto, si consiglia all’ amministratore di condominio giudiziale di prendere le consegne, predisporre la situazione patrimoniale alla data di nomina.
Dopo di che convocare l’ assemblea e ottenere la nomina ex art. 1129 del codice civile.
Chi siamo
Mi chiamo Antonio Azzaretto, titolare dello studio Antonio Azzaretto.
Svolgo attività di consulenza condominiale.
Accetto incarichi di amministratore di condominio.
Ho fondato la Community AziendaCondominio.
Sono Iscritto all’ albo dei Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.
Svolgo attività di consulente di azienda per comunità residenziali che abitano in condominio.
Assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’art. 1130 bis del codice civile.
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