Per ciò che riguarda l’ ecobonus e il compenso dell’ amministratore, l’ agenzia delle entrate ritiene che non sia detraibile fiscalmente.
A giudizio dell’ agenzia delle entrate, infatti, “il compenso non è caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell’amministratore da imputare alle spese generali di condominio”.
Pertanto l’ agenzia delle entrate, anche in questo caso, nega la possibilità di ricomprendere le spese per i compensi dell’amministratore nell’ambito delle “altre prestazioni professionali connesse” quali spese detraibili di cui alla Circolare 57/E del febbraio 1998, alla risoluzione 229/E del 18 agosto 2009 ed alle successive circolari specifiche dei provvedimenti attuativi i vari sgravi fiscali, quali le circolari 19/E del 8 luglio 2020 (si riferisce a pagina 321 alle prestazioni necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati) e 24/E del 8 agosto 2020 (si riferisce alle spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori – ad esempio l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).
L’Agenzia delle Entrate in tali interpelli ha sempre escluso la detraibilità del compenso sulla base dell’affermazione che l’onorario straordinario dell’amministratore, oltre a non essere incluso tra le spese espressamente indicate, non può considerarsi strettamente inerente la realizzazione degli interventi di manutenzione e quindi non può godere dell’agevolazione fiscale, agendo l’amministratore di condominio nell’ambito di attività che rientrano nei suoi “compiti istituzionali.”
Il giudizio dell’ agenzia delle entrate non corrisponde alla realtà del lavoro dell’ amministratore
Questo punto di vista, a giudizio di chi scrive, non corrisponde alla realtà di ciò che caratterizza l’ attività straordinaria dell’ amministratore.
Infatti, l’ attività organizzativa dell’ accesso al beneficio fiscale, e il coordinamento degli interventi agevolabili sono di competenza dell’ amministratore.
L’ organizzazione dell’ assemblea di definizione degli incarichi tecnici necessari per accedere al beneficio fiscale sono di competenza dell’ ammnistratore.
Una volta definita la possibilità di accedere al beneficio dal punto di vista tecnico e strutturale, l’ amministratore deve organizzare l’ attività successiva di definizione dei lavori da svolgere, e ha l’onere di firmare i contratti relativi a nome e per conto del condominio.
Attività amministrativa straordinaria, Ecobonus – Compenso amministratore
Per ciò che concerne l’ attività amministrativa, a mio giudizio essa non è ancora stata definita del tutto dalla normativa, e comunque sarà necessario aprire e gestire delle apposite contabilità straordinarie.
Pertanto, a seguito di quanto appena scritto, ritengo che gli amministratori chiederanno i dovuti compensi inerenti l’attività amministrativa che brevemente ho esposto, i quali, a giudizio dell’ agenzia delle entrate non saranno detraibili.
Ciò è quanto scritto nella circolare 30/E che testualmente espone:
4.4.1 D. Si chiede conferma che il compenso dell’amministratore condominiale per tutti gli adempimenti connessi al Superbonus non rientra nella detrazione, in quanto costo non strettamente correlato/collegato agli
interventi agevolabili.
R. Sul punto, si conferma quanto affermato dalla prassi in materia di detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione
energetica degli edifici, come da ultimo ribadito dalla circolare 8 luglio 2020, n. 19/E, secondo cui la detrazione spetta per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.
Pertanto, anche ai fini del Superbonus la spesa per il compenso straordinario dell’amministratore non può essere considerata fra quelle ammesse alla detrazione e, dunque, non può essere oggetto né del c.d. “sconto in fattura”, né di “cessione”, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.
Come più volte chiarito, infatti, l’amministratore svolge le proprie funzioni in conformità al mandato conferitogli dal condominio ed eventuali compensi, anche extra, riconosciuti dal condominio ancorché riconducibili alla gestione (straordinaria) dei lavori, non possono rientrare tra le spese che danno diritto al Superbonus.
Tale compenso infatti non è caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell’amministratore da imputare alle spese generali di condominio.
Chi siamo
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