Gentilissimi,
Entro 18 giugno prossimo, (poichè il 16 giugno cade di sabato), oltre a versare nella casse dell’erario le ritenute d’acconto operate sui compensi corrisposti nel mese di maggio, gli amministratori saranno chiamati a versare IMU e TASI per il 2018 dovute sulle parti comuni di cui all’art. 1117 del codice civile e dotate di autonoma rendita catastale (quindi, ad esempio, l’alloggio del portiere, il sottotetto di proprietà condominiale, il locale destinato alla custodia degli attrezzi condominiali, ecc.).
I locali comuni non possono considerarsi pertinenza delle abitazioni dei singoli condomini poiché si tratta di beni di proprietà condominiale.
IMU e TASI 2018 – Normativa
Dal punto di vista normativo, il comma 729-bis Legge n. 147/2013 prevede che per i beni immobili sui quali siano costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, chi amministra il bene è il soggetto che deve versare l’imposta municipale.
Chi amministra i beni comuni è autorizzato ad anticipare l’importo necessario al pagamento dell’imposta municipale con proprie disponibilità finanziarie, attribuendo successivamente le quote ai singoli titolari dei diritti con addebito conseguente nel rendiconto annuale.
Il versamento è quindi in capo all’ amministratore condominiale, il quale ripartirà le somme in base alle quote millesimali oppure in parti uguali (se così prevede il regolamento condominiale o la delibera assembleare del condominio stesso).
IMU e TASI 2018 – Base imponibile, aliquote e versamento
La base imponibile dei tributi IMU e TASI è la medesima: Si parte dalla rendita catastale la quale va rivalutata del 5%. Il risultato così ottenuto è moltiplicato per un coefficiente che varia a seconda della categoria catastale.
L’acconto IMU e TASI 2018 si ottiene applicando alla predetta base imponibile, l’aliquota in vigore per il 2017 e l’importo dovuto sarà pari al 50% dell’importo complessivamente ottenuto (considerando cioè tutti i mesi di possesso per l’anno in corso).
Il versamento deve essere eseguito per mezzo dell’ F24; oltre ad inserire l’anno d’imposta (2018), barrare la casella “acconto”, inserire il numero di immobili per cui si versa ed il codice comunale di ubicazione dell’immobile stesso, occorre indicare il codice tributo.
Poichè in genere si tratta di “altri fabbricati”, il codice da utilizzare nella maggior parte dei casi è 3918 (per IMU) e 3961 (per TASI).
In caso di omesso/insufficiente versamento l’amministratore può sanare la violazione ricorrendo al ravvedimento operoso (fino a quello c.d. lungo).
IMU e TASI 2018 – Alloggio del portiere
Data la caratteristica peculiare della TASI, si rileva che l’immobile condominiale, se destinato all’ alloggio del portiere risulta occupato.
La TASI, infatti, a differenza dell’IMU è dovuta in quota parte dall’ occupante l’immobile.
Ciò significa che se l’immobile è occupato da altro soggetto, la TASI è ripartita tra possessore ed occupante.
La quota a carico dell’occupante è fissata dalla delibera comunale (può oscillare tra il 10% ed il 30%); se nulla dovesse stabilire il comune a riguardo, in questo caso la quota a carico del possessore sarà da intendersi nella misura del 90%, mentre quella a carico dell’occupante nella misura del 10%.
Tuttavia, la normativa prevede che l’occupante non debba versa la sua quota TASI, se l’immobile occupato rappresenta la sua abitazione principale e appartiene ad una categoria catastale non di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7), oppure nel caso in cui l’immobile sia occupato per meno di sei mesi nell’anno (considerando per intero il mese in cui il possesso si protrae per più di 15 giorni).
Siccome questa regola vale anche per l’alloggio destinato al portiere, pertanto se l’immobile occupato da quest’ultimo rappresenta la sua abitazione principale e sia di categoria catastale non di lusso (ad esempio A/2), il portiere sarà esente dalla quota TASI a suo carico; sarà dovuta solo la quota TASI a carico del condominio, la quale sarà versata per mezzo dell’ amministratore. Comunque l’ occupante e il possessore sono responsabili di autonoma obbligazione tributaria; ossia la norma non prevede la responsabilità solidale.
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