Scade il 31 marzo il termine entro il quale gli amministratori di condominio devono provvedere a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla cessione della detrazione Irpef collegata all’ ecobonus a favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolabili.
Il credito che si può cedere corrisponde alla detrazione IRPEF prevista per interventi di riqualificazione termica del condominio.
Riguarda le spese sostenute nell’ anno 2016 anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti.
Entro venerdì 31 marzo dunque il condomìnio, tramite l’ amministratore, è tenuto a trasmettere apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate tramite i propri canali Entratel o Fisconline, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.
Normativa in vigore
La Legge di Stabilità 2016 prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti rientranti nella c.d. no tax area in luogo della detrazione “(….) possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
La scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori.
I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate; il credito potrà essere utilizzato dal soggetto cessionario, in dieci rate annuali, esclusivamente in compensazione di debiti fiscali”.
Pertanto i contribuenti interessati sono i condòmini che non possono usufruire della detrazione perché possiedono redditi esclusi da Irpef (o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni).
I dati da comunicare
Il condomìnio è tenuto a trasmettere mediante apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate i seguenti dati contabili:
- il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
- l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di dette spese;
- il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito;
- l’importo del credito ceduto da ciascuno;
- il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito;
- l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito
Una volta ricevuta la comunicazione di cessione del credito l’Amministrazione Finanziaria, qualora accertasse la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al condòmino o l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore provvederà al recupero del relativo importo contestato maggiorato di interessi e sanzione.
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