In tema di agevolazioni fiscali c.d. “prima casa”, il trasferimento della residenza oltre il termine di diciotto mesi previsto dalla norma agevolatrice non comporta decadenza ove determinato da un evento imprevedibile e successivo al rogito, qual è quello del ritardo nell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria (fognature), con conseguente posticipazione del rilascio da parte dell’amministrazione del certificato di abitabilità.
È quanto emerge dalla sentenza n. 4961/30/16 della Commissione Tributaria Regionale di Milano.
Un contribuente milanese è venuto meno all’ impegno di trasferire la propria residenza anagrafica entro 18 mesi dal rogito nel Comune di ubicazione dell’immobile oggetto dell’acquisto agevolato e, di conseguenza, ha ricevuto la notifica di un avviso di liquidazione relativo all’IVA, atto che è stato mantenuto fermo in sede di autotutela amministrativa. L’Ufficio, infatti, non ha riconosciuto l’esimente della “forza maggiore” nonostante il contribuente abbia fatto presente che, trattandosi di immobile di nuova costruzione, il Comune aveva rilasciato il certificato di abitabilità solamente al termine dell’esecuzione dei lavori di urbanizzazione primaria (fognature), lavori che si erano protratti per molto più tempo di quanto fosse immaginabile e ipotizzabile in sede di acquisto.
Ebbene, per ottenere l’annullamento dell’avviso di recupero conseguente alla revoca delle agevolazioni “prima casa” il contribuente ha dovuto rivolgersi ai giudici.
La CTR meneghina, a conferma della decisione di prime cure, ha premesso che la legge richiede, per la fruizione dei benefici c.d. “prima casa”, previsti in caso di acquisto di un immobile in altro Comune, che il compratore vi trasferisca la residenza entro il termine di diciotto mesi dalla stipula dell’atto d’acquisto, e tale trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi in ogni caso tenere conto di eventuali ostacoli all’adempimento, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità e imprevedibilità dell’evento. “Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione, qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto”.
Nella fattispecie il contribuente ha acquistato in data 3/3/2011 un immobile in corso di costruzione, rispetto al quale sono stati documentati ritardi nell’esecuzione dei lavori per l’impianto fognario ricollegati “ai problemi insorti nella procedura di lottizzazione”, con conseguente mancato rilascio del certificato di abitabilità da parte del Comune. In data 27/11/2013, dopo aver ottenuto l’abitabilità dell’unità immobiliare acquistata, il contribuente ha trasferito immediatamente la residenza nell’immobile in questione, presentando la correlata domanda di residenza anagrafica al Comune.
Alla stregua di quanto sopra, la CTR ha ritenuto illegittima la revoca dell’agevolazione motivando come segue: “È fuori discussione che all’atto del rogito, ossia quando il (…) si era impegnato a effettuare il trasferimento della propria residenza nei 18 mesi, era certamente in grado di poter (ri)conoscere che tale periodo fosse più che sufficiente per effettuare gli allacciamenti necessari affinché l’abitazione acquistata potesse essere effettivamente utilizzata come tale. Il mancato collegamento fognario, ha impedito di fatto l’utilizzo dell’immobile quale ‘abitazione’ con la conseguenza che deve esserne riconosciuta la causa di forza maggiore. Tale per cui, l’appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata”.
Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
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