A proposito del l’ ecobonus e del bonifico non parlante, sono titolare di un’impresa e, nel 2015, ho effettuato la sostituzione dell’impianto di climatizzazione nell’immobile in cui è esercita l’attività (vendita abbigliamento all’ ingrosso). Sono stati eseguiti tutti gli adempimenti del caso per fruire della detrazione IRPEF del 65% (comunicazione Enea, ecc.), tuttavia, solo ora mi accorgo che il bonifico con cui ho quietanzato la spesa (5.000 euro) non l’ho eseguito con le previste modalità (c.d. bonifico parlante). Posso comunque beneficiare della detrazione, oppure è persa?
Risposta – La sostituzione dell’impianto di climatizzazione rientra tra le spese per interventi di riqualificazione energetica detraibili. In particolare, l’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o dall’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) della spesa sostenuta. La misura della detrazione è pari a:
- 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
- 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016.
Tra i soggetti ammessi, vi rientrano, quindi, anche i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Tali soggetti possono fruire della detrazione con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (Risoluzione n. 340/2008). Nel caso in esame, l’immobile è strumentale (per destinazione) e quindi la detrazione è ammessa. Si ricorda, che sono considerati strumentali “per destinazione” quegli immobili destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività.
In merito alle modalità di pagamento, ai fini del diritto alla detrazione è necessario seguire determinate regole. In particolare, poiché, ai fini della determinazione del reddito vigono criteri di imputazione dei costi che sono diversi a seconda della tipologia del soggetto beneficiario della detrazione, ne consegue che le modalità con cui occorre effettuare il pagamento delle spese sostenute è diverso a seconda che si tratti o meno di titolari di reddito d’impresa. Quindi:
- i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale “parlante”. Per tali soggetti vige, infatti, il “criterio di cassa”. Nel bonifico occorre riportare la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). Una diversa modalità di pagamento o un bonifico eseguito nel mancato rispetto della predetta procedura, preclude il diritto all’agevolazione.
- i contribuenti titolari di reddito d’impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. Per tali soggetti, vige il principio di competenza, per cui vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione (salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo).
Per conseguenza logica, per i predetti soggetti, non essendo obbligatorio il bonifico, non dovrebbe essere nemmeno valida la regola del bonifico “parlante” qualora la spesa sostenuta sia quietanzata con tale modalità.
Dunque, se sono stati eseguiti tutti gli adempimenti del caso, e si è in possesso di tutta la documentazione (asseverazione, scheda informativa, ecc.) è possibile beneficiare della detrazione.
www.fiscal-focus.it/quotidiano/fiscale/fisco/spese-riqualificazione-energetica-dell-impresa-quando-il-bonifico-non-e-parlante,3,77593
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