Premessa – L’Agenzia nella Circolare n. 27 del 13 giugno 2016 ha chiarito che tra gli interventi che consentono l’applicazione del bonus mobili vi è anche l’acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie. Infatti, già con la Circolare n. 29/E del 2013 erano stati inclusi, tra gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione, anche gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Acquisto immobile ristrutturato – Nella Circolare n. 27 del 13 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema di coloro che acquistano un’abitazione interamente ristrutturata, beneficiando della detrazione IRPEF del 50%, rispondendo alla domanda se può essere arredata usufruendo del bonus mobili e grandi elettrodomestici.
Dubbio – Il dubbio arriva dalla risposta del 20 gennaio 2015 ad una Faq del sito delle Entrate dove, dopo aver detto che “l’installazione dell’allarme, pur dando diritto alla detrazione del 50% per interventi volti alla prevenzione di atti illeciti, non consente di beneficiare anche del bonus mobili”.
Precisazione – Viene precisato che per la Circolare n. 29/E del 2013 “il bonus mobili non è collegato a tutti gli interventi, di cui all’articolo 16-bis, TUIR, che consentono di ottenere la detrazione 50%, ma unicamente a quelli di: manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; ripristino dell’immobile a seguito di eventi calamitosi”.
Acquisto abitazioni ristrutturate – Ci si è dimenticati, quindi, che la suddetta circolare comprendeva anche l’acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie (articolo 16-bis, comma 3, TUIR).
Risposta delle Entrate – A tale questione l’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto già chiarito con la citata Circolare n. 29/E del 2013 che include, tra gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione, anche gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
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