Per la revoca dell’amministratore occorre obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato.
Questo è il contenuto del decreto del Tribunale di Modena del 22 febbraio 2016 n. 58.
Dello stesso avviso anche il Tribunale di Verbania con provvedimento del 22 ottobre 2015.
Infatti, la revoca può essere richiesta a mezzo di ricorso in volontaria giurisdizione la quale, per sua natura, non ha carattere contenzioso.
Tuttavia, è vero che la natura di procedimento a parti contrapposte rimane, poichè nella fattispecie vede come legittimo contraddittore l’amministratore del condominio.
L’ amministratore contraddice la pretesa del condomino, personalmente e non come mandatario del condominio.
Cosicché è a lui e non al condominio che devono fare carico le spese processuali del procedimento nel caso di provvedimento di revoca.
D’altro canto il condominio non può nemmeno intervenire in adesione all’amministratore.
Né può beneficiare della condanna alle spese del condomino ricorrente in caso di mancato accoglimento del ricorso.
La natura del procedimento sostanzialmente contenzioso (benché formalmente camerale), propria del giudizio di revoca, porta quindi a ritenere che sussiste in concreto una contrapposizione di interessi tra le parti nel procedimento.
Ne consegue che il giudice, con il provvedimento che chiude il processo, dispone la condanna alle spese giudiziali.
Non va dimenticato che la riforma del condominio (legge 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013) ha modificato l’articolo 1129 del Codice civile, introducendo, alla fine dell’undicesimo comma, la disposizione secondo la quale:
«In caso di accoglimento della domanda (di revoca ndr), il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato».
La norma si applica nel caso in cui l’assemblea non abbia ritenuto di procedere alla revoca dell’amministratore, costringendo, di fatto, il condomino a ricorrere al Tribunale.
Il riferimento alle spese legali rimanda con evidenza alla presenza di una difesa tecnica.
Diverso è, invece, il caso della nomina dell’amministratore ai sensi dell’articolo 1129 comma 1 del Codice civile – Amministratore condominio revoca giudiziale
«Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario».
Anche questo procedimento avviene in volontaria giurisdizione.
Tuttavia, giuristi e sentenze assegnano a esso una natura non contenziosa, quasi di natura amministrativa.
In tal caso, pertanto, Il condòmino (o l’amministratore in caso di dimissioni) potrà rivolgersi al Tribunale anche senza l’assistenza di un avvocato.
Ad oggi il ricorso per la nomina o la revoca va proposto al Tribunale.
Si ricordi però che in data 10 marzo 2016 il Senato ha approvato il Disegno di legge n. 1738 recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace».
In esso viene previsto che venga attribuita all’ufficio del giudice di pace (tra le altre cose) la competenza per le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici.
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