Il condominio può intestarsi un’ automobile
Interessante chiarimento dell’ACI pubblicato lo scorso 11 maggio [1]: il condominio può acquistare e quindi intestare a sé medesimo un’automobile, in quanto si tratta di un ente di gestione con una propria soggettività giuridica autonoma rispetto a quella dei condomini e dell’amministratore.
In tal caso sarà l’amministratore di condominio a doversi presentare agli sportelli del Pra per richiedere l’intestazione del veicolo al condominio medesimo [2]. Secondo infatti la nota dell’Aci questa formalità è possibile stante il fatto che, nel caso di condominio, si tratta di un soggetto distinto e individuabile, così come – a detta della Cassazione [3] – lo sono le associazioni.
Dunque, quanto ai dati dell’intestatario risultanti dal Pra, dovrà essere indicata la denominazione, l’ubicazione ed il codice fiscale del condominio.
E il veicolo risulterà intestato direttamente al condominio, in persona dell’amministratore pro tempore “analogamente a quanto previsto per le associazioni e gli altri enti non riconosciuti”.
Risultato: la responsabilità per i fatti derivanti dalla circolazione del mezzo nel traffico automobilistico ricadrà sullo stesso amministratore.
Sulla nota di richiesta nel campo “tipo di società” deve essere inserita la codifica generica “SOC” e la stessa codifica deve essere utilizzata in sede di acquisizione della formalità.
[1] Aci nota n. 4424 dell’11.05.2015.[2] In conformità alla legge di riforma n. 220/2012.
[3] Cass. sent. n. 19663/2014.
http://www.laleggepertutti.it/88611_il- … pIKAt.dpuf
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