Go to Top

Regolamento, rendiconto, riscaldamento

Regolamento, rendiconto, riscaldamento

GERMANO PALMIERI
REGOLAMENTO

Approvazione (terzo comma art. 1138 c.c.)
Il regolamento dev’essere approvato dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500/1.000, e allegato al registro dei verbali delle assemblee.

Infrazioni (art. 70 disp. att. c.c.)
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a 100 euro (fino a 800 in caso di recidiva). L’importo delle sanzioni è devoluto al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.

RENDICONTO (art. 1130-bis c.c.)
Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita, e ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La delibera è assunta con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1.000 (sia in prima che in seconda convocazione) e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

RISCALDAMENTO (quarto comma art. 1118)
Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tale ipotesi il rinunciante è tenuto a contribuire al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e a quelle per la sua conservazione e messa a norma.

Termoregolazione e contabilizzazione del calore
Le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, potranno essere deliberate (quinto comma art. 26 L. 9/1/1991, n. 10, come modificato dall’art. 28 della legge di riforma), con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1.000.
http://www.lastampa.it/2012/12/04/itali … agina.html

Lascia un commento