Il nuovo condominio: rendiconto, conto corrente, sito Internet
Con la legge di riforma del condominio il legislatore ha voluto aumentare chiarezza e trasparenza sui principi cardine della gestione.
Questa volontà è visibile anche dall’obbligo imposto all’amministratore (art. 1129, comma 7, c.c.) di consentire al singolo condominio di prendere visione nel corso della gestione della documentazione condominiale, così da snellire e facilitare la discussione in assemblea sul rendiconto annuale della gestione: non è un caso infatti che siano diminuite le maggioranze richieste per approvarlo in assemblea.
A tal proposito, il nuovo art.1136 c.c., nel prevedere per la valida costituzione dell’assemblea in seconda convocazione la presenza di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo dell’edificio e un terzo dei partecipanti al condominio, precisa poi che le delibere, per essere valide, devono essere approvate, oltre che con un numero di voti che rappresenta almeno un terzo del valore dell’edificio, anche dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea.
Stabilendo dunque una maggioranza “di teste” diversa per la costituzione (almeno un terzo dei partecipanti al condominio) e per la validità delle delibere (maggioranza degli intervenuti in assemblea), si è inteso ancor più facilitare l’assunzione delle delibere da parte dei condomini, dando possibilità alla sola maggioranza degli intervenuti in una assemblea in seconda convocazione regolarmente costituita di deliberare favorevolmente anche se il numero delle loro teste non rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio.
Così accade per l’approvazione del rendiconto della gestione, visto che le maggioranze richieste sono proprio quelle previste dal terzo comma dell’art. 1136 c.c.
L’esigenza di trasparenza emerge anche dal nuovo settimo comma dell’art. 1129 c.c. che richiede espressamente che l’amministratore, a pena di revoca dall’incarico, doti il Condominio che gestisce di apposito conto corrente postale o bancario allo stesso intestato, ove far transitare qualsiasi somma ricevuta a qualunque titolo dai condomini o dai terzi, nonché qualsivoglia pagamento effettuato per conto del Condominio. Gli estratti del conto, contenenti tutti i movimenti bancari, devono essere messi a disposizione dei condomini che ne facciano richiesta, con possibilità di estrarne eventualmente copia a spese del soggetto richiedente.
Anche il condominio si adegua alle nuove tecnologie e così, se l’assemblea lo delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, ora l’amministratore è obbligato ad attivare un sito internet del condominio per consentire a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all’assemblea di prendere visione, ed eventualmente di estrarne copia digitale, dei documenti che necessitano per scientemente poi deliberare sui vari punti posti all’ordine del giorno dell’assemblea stessa.
Il nuovo legislatore, disponendo che il sito internet dovrà consentire la consultazione dei documenti previsti dalla delibera assembleare (art. 71 ter disp.att.c.c.), ha voluto mettere in condizione chi è chiamato a partecipare all’assemblea per approvare il rendiconto della gestione di potere esaminare tutte la documentazione ad essa inerente: chiarezza e trasparenza, dunque, alla base del nuovo condominio.
Avv. Augusto Cirla-Assocond Conafi
http://news.attico.it/2013/09/09/il-nuo … -internet/
Il nuovo condominio: rendiconto, conto corrente, sito Internet
Con la legge di riforma del condominio il legislatore ha voluto aumentare chiarezza e trasparenza sui principi cardine della gestione.
Questa volontà è visibile anche dall’obbligo imposto all’amministratore (art. 1129, comma 7, c.c.) di consentire al singolo condominio di prendere visione nel corso della gestione della documentazione condominiale, così da snellire e facilitare la discussione in assemblea sul rendiconto annuale della gestione: non è un caso infatti che siano diminuite le maggioranze richieste per approvarlo in assemblea.
A tal proposito, il nuovo art.1136 c.c., nel prevedere per la valida costituzione dell’assemblea in seconda convocazione la presenza di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo dell’edificio e un terzo dei partecipanti al condominio, precisa poi che le delibere, per essere valide, devono essere approvate, oltre che con un numero di voti che rappresenta almeno un terzo del valore dell’edificio, anche dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea.
Stabilendo dunque una maggioranza “di teste” diversa per la costituzione (almeno un terzo dei partecipanti al condominio) e per la validità delle delibere (maggioranza degli intervenuti in assemblea), si è inteso ancor più facilitare l’assunzione delle delibere da parte dei condomini, dando possibilità alla sola maggioranza degli intervenuti in una assemblea in seconda convocazione regolarmente costituita di deliberare favorevolmente anche se il numero delle loro teste non rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio.
Così accade per l’approvazione del rendiconto della gestione, visto che le maggioranze richieste sono proprio quelle previste dal terzo comma dell’art. 1136 c.c.
L’esigenza di trasparenza emerge anche dal nuovo settimo comma dell’art. 1129 c.c. che richiede espressamente che l’amministratore, a pena di revoca dall’incarico, doti il Condominio che gestisce di apposito conto corrente postale o bancario allo stesso intestato, ove far transitare qualsiasi somma ricevuta a qualunque titolo dai condomini o dai terzi, nonché qualsivoglia pagamento effettuato per conto del Condominio. Gli estratti del conto, contenenti tutti i movimenti bancari, devono essere messi a disposizione dei condomini che ne facciano richiesta, con possibilità di estrarne eventualmente copia a spese del soggetto richiedente.
Anche il condominio si adegua alle nuove tecnologie e così, se l’assemblea lo delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, ora l’amministratore è obbligato ad attivare un sito internet del condominio per consentire a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all’assemblea di prendere visione, ed eventualmente di estrarne copia digitale, dei documenti che necessitano per scientemente poi deliberare sui vari punti posti all’ordine del giorno dell’assemblea stessa.
Il nuovo legislatore, disponendo che il sito internet dovrà consentire la consultazione dei documenti previsti dalla delibera assembleare (art. 71 ter disp.att.c.c.), ha voluto mettere in condizione chi è chiamato a partecipare all’assemblea per approvare il rendiconto della gestione di potere esaminare tutte la documentazione ad essa inerente: chiarezza e trasparenza, dunque, alla base del nuovo condominio.
Avv. Augusto Cirla-Assocond Conafi
http://news.attico.it/2013/09/09/il-nuo … -internet/