Riforma del condominio. Ecco cosa cambia per gli impianti
Da oggi, 18 giugno, entra in vigore la Legge 220 dell’11 dicembre 2012 – “Modifica alla disciplina del condominio negli edifici – Riforma del condominio”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 293) del 17 dicembre 2012.
Diversi gli aspetti che toccano il business degli impiantisti, in particolare bisogna citare l’articolo 1118 che stabilisce le modalità del distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento. La nuova disposizione consente il distacco dall’impianto centralizzato se questo non comporta squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Di contro, l’utente che decide di procedere in tal senso deve comunque contribuire al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto, così come alle spese di conservazione e di messa a norma, ma sono esentati dal pagamento delle spese di funzionamento dell’impianto (quale ad esempio le spese di acquisto del Gasolio).
Nelle nuove disposizioni fa poi la comparsa la voce “innovazioni”, definite nello specifico “modificazioni delle caratteristiche strutturali o funzionali del condominio”.
L’articolo 1120 stabilisce che i condomini, con la maggioranza e almeno i 2/3 del valore dell’edificio, possano attuare qualsivoglia tipologia di modifica atta al miglioramento, o al miglior rendimento, delle parti comuni.
Una maggioranza inferiore può comunque essere sufficiente per realizzare una serie di interventi, tra i quali: il miglioramento della sicurezza e della salubrità degli edifici e degli impianti; l’eliminazione delle barriere architettoniche; il contenimento del consumo energetico; la realizzazione di parcheggi; la produzione di energia da impianti di cogenerazione e da fonti rinnovabili da parte del condominio o di terzi; l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione di qualsiasi flusso informativo, come la ricezione televisiva, e i collegamenti fino alle diramazioni alle singole utenze, ad esclusione di impianti che non pregiudichino la destinazione della cosa comune o il diritto di condomini a farne uso.
Il nuovo articolo 1122 bis norma invece gli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Ogni proprietario da oggi può realizzare senza ostacoli, all’interno del proprio appartamento, un impianto di ricezione radiotelevisiva senza consultare preventivamente l’assemblea condominiale; per fare ciò è comunque soggetto a rendere l’intervento il meno invasivo possibile nei confronti degli altri utenti e delle zone comuni dell’edificio; inoltre, in linea di principio, è necessario procurare il minimo danno alla struttura, preservandone il decoro architettonico.
Nello stesso articolo sono state inoltre inserite delle procedure relative all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che consentono l’installazione di tali sistemi, destinati a servire singole unità, sia sul lastrico solare o sia su qualsiasi altra superficie idonea comune, oltre ovviamente se installati sulla proprietà del singolo condomino.
Se l’installazione prevede l’utilizzo di parti comuni, l’assemblea deve necessariamente ripartire tali zone.
Infine, l’ultima parte (ter) dell’articolo 1122 fa luce sull’installazione di impianti di videosorveglianza nelle parti comuni; l’assemblea in questo caso – in prima convocazione – deve comunque esprimere un voto di maggioranza che rifletta almeno la metà del valore dell’edificio (in millesimi).
A installazione avvenuta, il Garante della privacy ha comunque stabilito che le riprese di aree comuni possono essere effettuate esclusivamente per preservare la sicurezza di persone e cose; per ciò che concerne l’installazione da parte del singolo condomino, le riprese sono ammesse solo con visuali limitate o spazi antistanti le abitazioni (quali ad esempio l’uso dei videocitofono).
Tutti coloro che transitano nelle aree sorvegliate devono essere obbligatoriamente informati, con un’indicazione chiaramente visibile che mostri chi effettua la rilevazione e per quali scopi, inoltre in caso di registrazione, la conservazione delle immagini deve essere limitata a non più di 24 ore.
http://www.elettricoplus.it/temi/Econom … 62013.aspx
Riforma del condominio. Ecco cosa cambia per gli impianti
Da oggi, 18 giugno, entra in vigore la Legge 220 dell’11 dicembre 2012 – “Modifica alla disciplina del condominio negli edifici – Riforma del condominio”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 293) del 17 dicembre 2012.
Diversi gli aspetti che toccano il business degli impiantisti, in particolare bisogna citare l’articolo 1118 che stabilisce le modalità del distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento. La nuova disposizione consente il distacco dall’impianto centralizzato se questo non comporta squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Di contro, l’utente che decide di procedere in tal senso deve comunque contribuire al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto, così come alle spese di conservazione e di messa a norma, ma sono esentati dal pagamento delle spese di funzionamento dell’impianto (quale ad esempio le spese di acquisto del Gasolio).
Nelle nuove disposizioni fa poi la comparsa la voce “innovazioni”, definite nello specifico “modificazioni delle caratteristiche strutturali o funzionali del condominio”.
L’articolo 1120 stabilisce che i condomini, con la maggioranza e almeno i 2/3 del valore dell’edificio, possano attuare qualsivoglia tipologia di modifica atta al miglioramento, o al miglior rendimento, delle parti comuni.
Una maggioranza inferiore può comunque essere sufficiente per realizzare una serie di interventi, tra i quali: il miglioramento della sicurezza e della salubrità degli edifici e degli impianti; l’eliminazione delle barriere architettoniche; il contenimento del consumo energetico; la realizzazione di parcheggi; la produzione di energia da impianti di cogenerazione e da fonti rinnovabili da parte del condominio o di terzi; l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione di qualsiasi flusso informativo, come la ricezione televisiva, e i collegamenti fino alle diramazioni alle singole utenze, ad esclusione di impianti che non pregiudichino la destinazione della cosa comune o il diritto di condomini a farne uso.
Il nuovo articolo 1122 bis norma invece gli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Ogni proprietario da oggi può realizzare senza ostacoli, all’interno del proprio appartamento, un impianto di ricezione radiotelevisiva senza consultare preventivamente l’assemblea condominiale; per fare ciò è comunque soggetto a rendere l’intervento il meno invasivo possibile nei confronti degli altri utenti e delle zone comuni dell’edificio; inoltre, in linea di principio, è necessario procurare il minimo danno alla struttura, preservandone il decoro architettonico.
Nello stesso articolo sono state inoltre inserite delle procedure relative all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che consentono l’installazione di tali sistemi, destinati a servire singole unità, sia sul lastrico solare o sia su qualsiasi altra superficie idonea comune, oltre ovviamente se installati sulla proprietà del singolo condomino.
Se l’installazione prevede l’utilizzo di parti comuni, l’assemblea deve necessariamente ripartire tali zone.
Infine, l’ultima parte (ter) dell’articolo 1122 fa luce sull’installazione di impianti di videosorveglianza nelle parti comuni; l’assemblea in questo caso – in prima convocazione – deve comunque esprimere un voto di maggioranza che rifletta almeno la metà del valore dell’edificio (in millesimi).
A installazione avvenuta, il Garante della privacy ha comunque stabilito che le riprese di aree comuni possono essere effettuate esclusivamente per preservare la sicurezza di persone e cose; per ciò che concerne l’installazione da parte del singolo condomino, le riprese sono ammesse solo con visuali limitate o spazi antistanti le abitazioni (quali ad esempio l’uso dei videocitofono).
Tutti coloro che transitano nelle aree sorvegliate devono essere obbligatoriamente informati, con un’indicazione chiaramente visibile che mostri chi effettua la rilevazione e per quali scopi, inoltre in caso di registrazione, la conservazione delle immagini deve essere limitata a non più di 24 ore.
http://www.elettricoplus.it/temi/Econom … 62013.aspx