Riforma condominio 2013: le novità
Ieri, martedì 18 giugno, sono entrate in vigore le nuove norme previste dalla riforma del condominio che vanno a toccare la figura dell’amministratore, le assemblee e loro organizzazioni, animali domestici ed eventuali lavoro da svolgere.
Partendo dall’amministratore, la sua nomina sarà obbligatoria quando ci sono più di 8 condomini e sarà in carica 2 anni con la possibilità di poter rinnovare la sua nomina.
Per diventare amministratore di condominio, bisognerà essere in possesso di un diploma di scuola superiore ed aver frequentato un corso di formazione specifico per amministratori di condominio. Oltre ai suoi comuni obblighi, ha precisi obblighi di trasparenza sulla gestione finanziaria.
Al momento della nomina deve specificare nel dettaglio le componenti del suo stipendio e non ha diritto ad altri compensi se non deliberati dell’assemblea. In caso di gravi irregolarità anche un solo condomino può richiedere la convocazione dell’assemblea per la revoca il suo mandato.
Se il condominio ha più di 11 unità immobiliari può nominare un consiglio di condominio di 3 membri con funzioni consultive e di controllo sull’operato dell’amministratore. Inoltre, entrate ed uscite del condominio devono d’ora in poi passare su un conto corrente bancario intestato al condominio stesso.
Per quanto riguarda le assemblee, cambiano i quorum per la loro validità e le delibere. Per la costituzione in prima convocazione: 50% +1 dei condomini e 2/3 dei millesimi; per la seconda convocazione (quella effettiva): 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi; per le delibere: 50% +1 dei partecipanti e 1/3 dei millesimi.
Limitato poi l’uso eccessivo della delega: se i condomini sono più di 20, un singolo partecipante all’assemblea non può rappresentare più di 1/5 dei condomini e 1/5 dei millesimi.
Per l’istallazione di pannelli solari, non servirà, inoltre, più l’autorizzazione dell’assemblea condominiale, ma la stessa potrà comunque imporre cautele e vincoli architettonici, con la maggioranza di 2/3 dei millesimi.
Per quanto riguarda le spese da sostenere, ciascun condomino dovrà contribuire alle spese che derivano dagli elementi di proprietà comune dell’edificio, che dovranno essere ripartite in misura proporzionale al valore dell’unità immobiliare di cui ciascuno è proprietario e per le opere di manutenzione straordinaria il condominio è obbligato a costituire un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.
Infine, sugli animali, nessuno all’interno del condominio potrà vietare la presenza di animali domestici nelle abitazioni. Le violazioni al regolamento condominiale verranno sanzionate con multe da 200 fino a 800 euro in caso di recidiva.
http://www.businessonline.it/news/20135 … ovita.html
Riforma condominio 2013: le novità
Ieri, martedì 18 giugno, sono entrate in vigore le nuove norme previste dalla riforma del condominio che vanno a toccare la figura dell’amministratore, le assemblee e loro organizzazioni, animali domestici ed eventuali lavoro da svolgere.
Partendo dall’amministratore, la sua nomina sarà obbligatoria quando ci sono più di 8 condomini e sarà in carica 2 anni con la possibilità di poter rinnovare la sua nomina.
Per diventare amministratore di condominio, bisognerà essere in possesso di un diploma di scuola superiore ed aver frequentato un corso di formazione specifico per amministratori di condominio. Oltre ai suoi comuni obblighi, ha precisi obblighi di trasparenza sulla gestione finanziaria.
Al momento della nomina deve specificare nel dettaglio le componenti del suo stipendio e non ha diritto ad altri compensi se non deliberati dell’assemblea. In caso di gravi irregolarità anche un solo condomino può richiedere la convocazione dell’assemblea per la revoca il suo mandato.
Se il condominio ha più di 11 unità immobiliari può nominare un consiglio di condominio di 3 membri con funzioni consultive e di controllo sull’operato dell’amministratore. Inoltre, entrate ed uscite del condominio devono d’ora in poi passare su un conto corrente bancario intestato al condominio stesso.
Per quanto riguarda le assemblee, cambiano i quorum per la loro validità e le delibere. Per la costituzione in prima convocazione: 50% +1 dei condomini e 2/3 dei millesimi; per la seconda convocazione (quella effettiva): 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi; per le delibere: 50% +1 dei partecipanti e 1/3 dei millesimi.
Limitato poi l’uso eccessivo della delega: se i condomini sono più di 20, un singolo partecipante all’assemblea non può rappresentare più di 1/5 dei condomini e 1/5 dei millesimi.
Per l’istallazione di pannelli solari, non servirà, inoltre, più l’autorizzazione dell’assemblea condominiale, ma la stessa potrà comunque imporre cautele e vincoli architettonici, con la maggioranza di 2/3 dei millesimi.
Per quanto riguarda le spese da sostenere, ciascun condomino dovrà contribuire alle spese che derivano dagli elementi di proprietà comune dell’edificio, che dovranno essere ripartite in misura proporzionale al valore dell’unità immobiliare di cui ciascuno è proprietario e per le opere di manutenzione straordinaria il condominio è obbligato a costituire un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.
Infine, sugli animali, nessuno all’interno del condominio potrà vietare la presenza di animali domestici nelle abitazioni. Le violazioni al regolamento condominiale verranno sanzionate con multe da 200 fino a 800 euro in caso di recidiva.
http://www.businessonline.it/news/20135 … ovita.html