Riforma del Condominio: 24 punti sulle modifiche introdotte
1) Delega:
PRIMA – era possibile in qualunque forma, anche orale.
ORA – è consentita solo per atto scritto.
PRIMA – numero illimitato.
ORA – massimo 1/5 dei condomini e dei millesimi.
2) Maggioranze minime:
PRIMA – almeno 1/3 più 1 dei condomini.
ORA – è sufficiente 1/6 + 1 dei condomini.
3) Costituzione dell’assemblea:
PRIMA – era necessaria la presenza di almeno 2/3 dei condomini.
ORA – basta la presenza della metà.
4) Convocazione assemblea:
PRIMA – era valida in qualunque forma.
ORA – solo per iscritto o in via telematica.
5) Modifica dei beni comuni:
PRIMA – intervento senza nessuna comunicazione preventiva.
ORA – comunicazione amministratore e assemblea.
6) Verbale assemblea:
PRIMA – riportava solo le decisioni dell’assemblea.
ORA – deve riportare il contenuto della riunione.
7) Sottotetti:
PRIMA – si ritenevano privati salvo quelli destinati all’uso comune.
ORA – si presumono comuni se hanno destinazione o potenzialità di uso comune.
8) Modifica destinazioni d’uso:
PRIMA – bastava il voto di 2/3 dei condomini e dei millesimi.
ORA – occorrono i 4/5 dei millesimi e dei condomini.
9) Responsabilita’ dell’ usufruttuario:
PRIMA – rispondeva solo delle spese ordinarie.
ORA – risponde in solido con il proprietario per tutto.
10) Escussione condomini:
PRIMA – i terzi creditori potevano rivalersi per intero su tutti i singoli condomini.
ORA – si debbono prima perseguire i condomini morosi.
11) Lavori straordinari:
PRIMA – nessun vincolo o prescrizione.
ORA – obbligatoria costituzione di un fondo per l’importo dei lavori.
12) Mediazione:
PRIMA – partecipazione libera.
ORA – partecipazione dell’amministratore subordinata a delibera assembleare di autorizzazione.
13) Innovazioni:
PRIMA – approvazione sempre con maggioranza dei 2/3.
ORA – per le materie speciali, indicate all’art. 1120 c.c.,è sufficiente la maggioranza della metà del valore.
14) Piccolo condominio:
PRIMA – era considerato “piccolo condominio” quello con non più di 4 condomini (minori formalità).
ORA – il numero è stato elevato a 8.
15) Requisiti amministratore:
PRIMA – nessun requisito.
ORA – è richiesta incensuratezza, titolo di studio e formazione. Obbligo
16) conto corrente:
PRIMA – era richiesto solo dalla Giurisprudenza.
ORA – è imposto per legge (art. 1129 c.c.).
17) Riscossione forzosa:
PRIMA – l’amministratore non aveva termine per agire, fatta salva la normale diligenza.
ORA – l’amministratore deve procedere entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
18) Presentazione rendiconto:
PRIMA – non era stabilito per legge alcun termine ma l’amministratore poteva essere revocato se non rendeva il conto per 2 anni.
ORA – 180 giorni dalla chiusura della gestione.
19) Registri:
PRIMA – non vi erano registri obbligatori salvo le documentazioni relative ai verbali ed alla contabilità.
ORA – è obbligatoria la tenuta dei registri dei verbali, della contabilità, dell’anagrafe condominiale e di nomina e revoca amministratori.
20) Animali domestici in condominio:
PRIMA – era possibile stabilire un divieto tramite il regolamento.
ORA – non è più consentito porre divieti.
21) Rappresentanza in supercondominio:
PRIMA – tutti i condomini dovevano essere convocati in assemblea.
ORA – nei supercondominii con più di 60 condomini, nelle assemblee per gli ordinarie ogni condominio partecipa con un suo rappresentante.
22) Deleghe all’amministratore:
PRIMA – erano sempre consentite.
ORA – sono tassativamente vietate.
23) Revisione millesimi:
PRIMA – doveva essere approvata dall’unanimità dei condomini, o disposta dall’autorità giudiziaria.
ORA – può essere anche approvata dall’assemblea col voto di almeno la metà del valore.
24) Sanzioni:
PRIMA – erano limitate nel massimo.
ORA – sono consentite da 200 ad 800 Euro.
http://casa.guidone.it/2013/05/07/rifor … ntrodotte/
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.