Voto per delega al momento della deliberazione
Avv. Dolce Rosario scrive…
Non è consentito inviare un voto scritto all’assemblea dei condòmini, ma solo di partecipare tramite un delegato che poi vota nella fase deliberativa
Il rapporto tra condomino delegante e delegato a partecipare all’assemblea dei condòmini viene ricondotto dal Tribunale di Cagliari con la Sentenza n. 259 del 29-09-2014 alle regole sul mandato con rappresentanza.
Il fatto.
Tizio è proprietario di un immobile ad uso abitativo facente parte del Condominio Gamma.
Nel predetto condominio dal 2000 erano in corso di esecuzione alcuni lavori di ristrutturazione dell’edificio condominiale. Durante gli stessi è emersa la necessità di effettuare diverse opere aggiuntive, quali: la ricostruzione dei balconi del primo e secondo piano e del parapetto dell’attico.
Tizio, vista l’urgenza di provvedere – al fine di non esporre i terzi ai pericoli di crollo di parti del balcone di sua proprietà – provvedeva immediatamente alla ristrutturazione integrale dei balconi, effettuando il pagamento integrale delle spese dell’intervento.
In data 18.06.2007 si teneva una assemblea condominiale chiamata a deliberare sull’imputazione dei costi di rifacimento di tutti i balconi di cui consta l’edificio.
Tizio non poteva partecipare all’assemblea e quindi conferiva una delega specifica, con chiare indicazioni di voto a Caio. Con la "delega" invitava il delegato ad esprimere voto contrario all’approvazione dell’ordine del giorno, siccome aveva precedentemente sostenuto il costo di rifacimento del suo balcone e non intendeva contribuire alle spese di manutenzione dei balconi degli altri compartecipi.
La delega con le chiare indicazioni di voto veniva letta in sede di assemblea e quindi tutti i presenti erano stati edotti del voto contrario espresso dal sig. Tizio in proposito. La delega veniva, inoltre, allegata al verbale di assemblea.
Al momento della votazione assembleare, veniva però verbalizzata l’approvazione della delibera all’unanimità dei presenti.
Tizio, venuto a conoscenza del tenore della delibera a causa della imputazione dei costi addebitategli sul merito, impugna il provvedimento (frattanto, acquisito) lamentando un’errata trascrizione del verbale a fronte delle espresse intenzioni di voto riportate nella delega allegata.
La Sentenza.
Il Tribunale di Cagliari non ha però ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di invalidazione della delibera assembleare per il vizio ivi denunciato.
A relativo fondamento è stato sostenuto che Tizio sarebbe incorso in errore nell’interpretare,per un verso, il meccanismo previsto dall’articolo 67 dist. attuaz. al c.c. (nella sua formulazione anteriore alla riforma, per cui"Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta" ) e,per altro verso, il procedimento assembleare regolato dall’articolo 1136 c.c. (che consta dei seguenti passaggi:la costituzione, la discussione, il voto e la verbalizzazione; cfr, ex multis, Cass. 982/1998).
Quando un condomino interviene in assemblea tramite un rappresentante – continua il Decidente – il mandatario agisce in nome e per conto del mandante mentre gli effetti di tale attività ricadono nella sfera giuridica del dominus per effetto della contemplatio che è una costante nelle deleghe condominiali.
Il delegato oltre ad effettuare interventi nella discussione ed – eventualmente – a leggere dichiarazioni del dominus, partecipa poi in concreto alla votazione sui singoli punti dell’ordine del giorno esprimendo un voto per sè(ove condòmino) ed uno per il mandante.
Ora, dal verbale di che trattasi il Giudice ha appreso che le decisioni dell’assemblea sono state assunte all’unanimità e l’opponente non ha contestato la correttezza di tale attestazione nel senso che non ha sostenuto che il proprio delegato(Caio) abbia votato in modo difforme.
Alla stregua di quanto sopra ha ritenuto la deliberazione valida.
Conclusione.
Il condominio che conferisce quindi una delega lo fa perché ha un rapporto fiduciario col mandatario. Il terzo che contratta col mandatario con rappresentanza (l’Assemblea dei condòmini, nel nostro caso) fa’ affidamento a tale relazione e confida nella efficacia delle decisioni prese dal rappresentante.
Consegue, pertanto, che la volontà del condomino delegante consacrata nel documento allegato al verbale consente al massimo di rinvenire nella condotta del delegato la violazione dei limiti dei mandato ai sensi dell’articolo 1711 c.c.(norma per la quale se il mandante eccede i limiti dell’incarico gli effetti del negozio restano a suo carico). Viceversa, il tenore del voto espresso in assemblea da parte del delegato, ancorché in contraddizione con le indicazioni rinvenute nella delega, non si traduce in un vizio della deliberazione.
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