Sì, al pignoramento del conto corrente condominiale
La sentenza che si annota è degna di nota, in quanto rappresenta una prima applicazione pratica dei principi affermati dalla riforma del condominio in materia di responsabilità per le obbligazioni condominiali.
Come noto, la riforma del condominio ha ripristinato, in parte, il principio della solidarietà passiva dei condomini disatteso dalla più recente giurisprudenza, ed in particolare dalla decisione n. 9148/2008 delle Sezioni Unite della Cassazione, con cui si era stabilito che la responsabilità dei condomini era retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputavano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli articoli 752 e 1295 del c.c. per le obbligazioni ereditarie.
La nuova formulazione dell’art. 63 disp. att. c.c. prevede che l’amministratore sia tenuto a fornire i nominativi dei condomini morosi ai terzi creditori e questi ultimi possano agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo avere inutilmente escusso gli altri condomini.
Nonostante il preciso dettato della norma, secondo il Tribunale di Milano il pignoramento del conto corrente condominiale da parte del terzo creditore non interferisce con il meccanismo del beneficio di escussione previsto dall’art. 63 dosp. Att. c.c., il quale è posto a presidio unicamente dei distinti obblighi pro quota spettanti ai singoli.
Secondo il Giudice monocratico di Milano, occorre rilevare che la recente riforma del condominio con l’art. 1129, comma 7°, c.c. obbliga a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.
Sempre nel medesimo articolo è specificato al comma 12, n.4, che costituisce grave irregolarità dell’amministratore la gestione del conto corrente secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini.
Da ciò deriva l’obbligatorietà dell’apertura di un conto corrente condominiale le cui somme che sullo stesso confluiscono costituiscono patrimonio autonomo del condominio, ove tutti i contributi versati si confondono con le altre somme già ivi esistenti andando perciò a costituire quel saldo che si pone ad immediata disposizione del correntista condominio, ex art. 1852 c.c.
Contabilizzate sul conto corrente condominiale, rimangono, perciò, prive di significato le ragioni per le quali le singole rimesse siano state effettuate, come la provenienza delle medesime.
Il pignoramento del saldo di conto corrente condominiale da parte del creditore è allora volto a soddisfare in via esecutiva la sola obbligazione per l’intero gravante sull’amministratore.
In altri termini, il pignoramento del conto corrente condominiale da parte del terzo creditore non è in contrasto con quanto previsto dall’art. 63 disp. att. c.c., perché le cifre versate in quel conto corrente non fanno più parte del patrimonio dei condomini non morosi, bensì dell’ente di gestione condominio.
http://www.diritto.it/docs/36643-condom … 27-05-2014
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