Assemblea e convocazione dell’inquilino
L’ assemblea condominiale deve tenersi almeno una volta l’ anno (la così detta assemblea ordinaria annuale) per la discussione sull’ operato dell?amministratore
L’assemblea condominiale deve tenersi almeno una volta l’anno (la così detta assemblea ordinaria annuale) per la discussione sull’operato dell’amministratore (presentazione del rendiconto di gestione, conferma o revoca, ecc.).
Al di là dell’adempimento di quest’obbligo l’amministratore di propria iniziativa, o su richiesta dei condomini, nel corso dell’anno, potrà convocare l’assemblea (che prenderà il nome di assemblea straordinaria) tutte le volte in cui lo ritiene necessario.All’assemblea hanno diritto di partecipare i proprietari delle unità immobiliari ubicate in condominio (o gli usufruttuari nel caso di materie di loro competenza) e ai sensi della legge n. 392/78 anche gli inquilini.
Per entrare più nello specifico, ai sensi dell’art. 10 della suddetta legge (meglio nota anche come legge sull’equo canone) :Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni (art. 10, primo e secondo comma, l. n. 392/78).
Fino a questo punto come si suole dire nulla quaestio.
Il problema si pone in relazione all’invio dell’avviso di convocazione da parte dell’amministratore di condominio.Ai sensi del sesto comma dell’art. 1136 c.c. l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.assemblea.
E’ principio assodato nella giurisprudenza di merito e di legittimità che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137, 3° comma, c.c. – decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione – e’ valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (Cass. SS.UU. 7 marzo 2005 n. 4806).
Tenendo presente che in gergo tecnico – giuridico per condomino s’intende il titolare del diritto di proprietà sull’unità immobiliare, o al massimo il titolare di un diritto reale di godimento sulla stessa, ci si è chiesti, giustamente, se l’amministratore fosse tenuto, nel caso d’unità immobiliare affittata, a convocare il conduttore in quelle ipotesi in cui la legge gli riconosce il diritto di voto e partecipazione o semplicemente il diritto di voto.
La risposta, salvo espressa disposizione in tal senso del regolamento di condominio, è dubbia.Parte della dottrina ha inteso affermare che l’amministratore ha l’onere di convocare solamente i condomini e non anche gli inquilini per i quali l’onere d’informazione circa lo svolgimento dell’assemblea spetterebbe ai proprietari delle unità immobiliari che essi hanno in affitto.Per prudenza, tuttavia, e per non venire meglio ai generali obblighi che incombono sull’amministratore pare consigliabile che lo stesso, laddove si dovessero ravvedere gli estremi della partecipazione dell’inquilino, provveda a convocarlo personalmente.
http://www.lavorincasa.it/articoli/in/c … inquilino/
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.