La Confedilizia – anche a dissipare equivoci sottolinea, in particolare, che possono svolgere l’attività di amministratore anche gli amministratori del proprio condominio (e questo con proprie regole) nonché le società (pure con proprie regole).
I condòmini possono essere nominati amministratori del proprio condominio.
Qualora l’amministratore venga nominato tra i condòmini dello stabile i requisiti di cui alle lettere f) e g) non saranno necessari. Non occorrerà, dunque, né il diploma di scuola secondaria di secondo grado, né aver frequentato un corso di formazione iniziale, né svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Non è obbligatorio nominare amministratori esterni. Si può affidare parte della gestione amministrativa, fiscale e organizzativa a professionisti esterni, e mantenere la rappresentanza legale nel condominio.
Con le nuove norme, questa strada appare ancora più conveniente.
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