Esiste un "principio di solidarieta’ condominiale" che ha un peso nelle decisioni tra vicini di casa soprattutto se favorevoli a chi e’ disabile. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha parzialmente accolto un ricorso presentato da un condominio di La Spezia, e inerente l’installazione di un ascensore in una palazzina liberty della citta’.
I giudici del merito avevano disposto, a seguito della denuncia di un residente nell’immobile, la rimozione dell’ascensore, ma la Suprema Corte ha ora disposto un nuovo processo davanti alla Corte d’appello di Genova. l condomino contrario all’ascensore aveva sottolineato davanti ai giudici del merito che nella palazzina non vivevano persone ufficialmente portatrici di handicap e che il nuovo impianto aveva causato la restrizione della rampa di scale per cui sarebbe stato anche difficile far passare nell’immobile eventuali mezzi di soccorso.
Inoltre, a suo parere, l’ascensore era lesivo del decoro architettonico. La Cassazione (seconda sezione civile, sentenza n.18334 depositata oggi) ha invece ribaltato il verdetto d’appello, ricordando anche una decisione della Corte Costituzionale. "La legislazione relativa ai portatori di handicap non si e’ limitata ad innalzare il livello di tutela in favore di tali soggetti – si legge nella sentenza – ma ha segnato un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone affette da invalidita’, considerati ora quali problemi non solo individuali, ma tali da dover essere assunti dall’intera collettivita’".
Dunque, "quale conseguenza del mutamento di prospettiva e dell’affermarsi nella coscienza sociale del dovere collettivo di rimuovere preventivamente ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici – osservano gli ‘ermellini’ – sono state introdotte disposizioni generali per la costruzione degli edifici privati e per la ristrutturazione di quelli preesistenti, intese alla eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte delle persone disabili".
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