Se il valore della controversia è inferiore a 20mila euro, il contribuente può, con l’accordo di mediazione, ottenere il riconoscimento del credito
Le controversie concernenti il riconoscimento dei crediti scaturenti dalle dichiarazioni omesse possono essere definite attraverso un accordo di mediazione o di conciliazione giudiziale. È quanto si desume da un’attenta analisi della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 6 agosto 2012. Preme porre l’accento sul fatto che tale documento di prassi interviene in merito alla problematica relativa al riporto delle eccedenze di imposta a credito generate nel precedente periodo d’imposta per il quale la dichiarazione risulta omessa. Le dichiarazioni interessate sono quelle relative all’IVA, alle imposte sui redditi e all’IRAP.
L’Agenzia chiarisce che, in caso di omessa dichiarazione di un periodo d’imposta, il contribuente non può riportare l’eccedenza nella dichiarazione dell’anno successivo. È legittimo, quindi, l’operato dell’Ufficio che recupera il credito d’imposta riportato attraverso le procedure previste dagli articoli 54-bis del DPR n. 633/1972 per l’IVA, e 36-bis del DPR n. 600/1973, per i redditi e IRAP, con applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 13 del D Lgs n. 471/1997. In pratica, il credito non riconosciuto viene dall’Agenzia richiesto con la comunicazione di irregolarità ovvero con cartella di pagamento.
L’eccedenza di imposta a credito maturato nell’annualità della dichiarazione omessa non viene comunque persa, ma può essere richiesta a rimborso a condizione che il contribuente:
– versi il dovuto nei termini previsti dalla comunicazione di irregolarità ovvero a seguito di notifica della cartella esattoriale;
– solo dopo aver definito la pretesa tributaria, presenti istanza di rimborso entro due anni dal versamento per effetto dell’articolo 21 del DLgs n. 546/1992.
Queste condizioni sono conformi al principio contenuto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 del 4 maggio 2010, richiamata peraltro dalla citata circolare n. 34, nella quale è stato chiarito che il diritto del contribuente al rimborso sorge “a seguito della definizione della pretesa in senso favorevole all’Amministrazione”. Si tenga presente che, in ogni caso, l’Ufficio, prima di erogare il rimborso, effettuerà un esame della documentazione contabile ed extracontabile del contribuente al fine di accertare l’effettiva spettanza del credito.
Tanto precisato, può verificarsi il caso in cui il contribuente impugni la cartella di pagamento contenente il recupero del credito originato dalla dichiarazione omessa ovvero instauri il contenzioso avverso il diniego espresso o tacito sull’istanza di rimborso relativa alle somme versate a seguito di comunicazione di irregolarità o della cartella di pagamento. In queste ipotesi, se il valore della controversia è inferiore a 20mila euro, allora è possibile avvalersi della mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis del DLgs n. 546/1992. Attraverso l’accordo di mediazione, il contribuente ottiene il riconoscimento del credito effettivamente spettante, ma deve riconoscere la legittimità delle sanzioni e degli interessi iscritti a ruolo applicati dall’Ufficio. Le sanzioni sono, comunque, dovute con la riduzione del 40%.
In sede di mediazione, è possibile, inoltre, scomputare dalla somma richiesta in pagamento l’eccedenza IVA detraibile riconosciuta spettante. Tale previsione viene richiamata nella circolare n. 34 (paragrafo 4) con riguardo alle imposte sui redditi e IRAP e, pertanto, si ritiene applicabile anche alle controversie instaurate per dette imposte.
Nell’accordo di mediazione, l’Amministrazione finanziaria deve evidenziare che può eseguire attività di controllo sull’annualità per la quale la dichiarazione è risultata omessa. Rimane, dunque, aperta la possibilità che il contribuente venga sottoposto al controllo, anche se sono stati verificati i documenti contabili per la verifica del credito spettante.
Una volta instaurato il contenzioso dinnanzi alla C.T. Prov., per aver impugnato la cartella di pagamento con riguardo a controversie di valore superiore a 20mila euro, il riconoscimento del credito può avvenire in sede di conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48 del DLgs n. 546/1992. Anche in questo caso, il contribuente ha diritto a beneficiare della riduzione delle sanzioni al 40%.
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