Ecobonus, sconto allargato
Nell’ambito degli incentivi per il risparmio energetico, ritornano detraibili al 65% da Irpef e Ires i condizionatori, anche estivi, con pompa di calore efficiente, gli impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua verdi.
Per il bonus ristrutturazioni (agevolato al 50% ancora sino a fine 2013), le misure antisismiche saranno detraibili dall’Irpef al 65% sino a fine anno.
Torna, inoltre, l’allegazione obbligatoria dell’Ape (attestato di prestazione energetica) per vendite, donazioni o nuove locazioni.
Sono queste le principali modifiche al decreto legge 63/2013 introdotte in sede di conversione in legge ed approvate ieri in via definitiva dal Senato con 249 voti favorevoli, due contrari e nessun astenuto.
Per quanto concerne il risparmio energetico, la detrazione Irpef ed Ires del 55% sugli interventi negli edifici, che sarebbe scaduta il 30 giugno 2013, è stata prorogata definitivamente dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013, aumentandone la detrazione dal 55% al 65% per le spese sostenute (cioè, pagate per i privati) dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.
Con la conversione in legge del Dl 63/2013, rientrano, poi, a pieno titolo tra le spese sul risparmio energetico, agevolabili al 65% fino al 31 dicembre 2013, gli interventi di «sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia» e di «sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria».
Per la data di entrata in vigore di questa modifica, valgono le stesse considerazioni indicate per i grandi elettrodomestici.
Considerando i tempi lunghi di approvazione dei lavori da parte dei condòmini, essi avranno più tempo per beneficiare della maxidetrazione del 65% per i lavori verdi.
In particolare, per i pagamenti dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 si potrà beneficiare della detrazione del 65% per gli interventi sul risparmio energetico «relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117bis del Codice Civile» o che interessano «tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio».
Per le parti comuni, la detrazione del 65% spetta dall’anno «di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione» dei redditi.
Per gli interventi che interessano «tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio», invece, solo se tutti i condomini effettueranno le spese verdi, si potrà avere il bonus per le spese sostenute dall’1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014 (dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, non conviene utilizzare questa norma specifica, ma è preferibile beneficiare del bonus per la singola unità immobiliare).
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e- … d=Abyx2cJI
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