In alcuni casi è possibile che il condominio, nonostante la qualificazione di sostituto d’imposta, non sia più obbligato a effettuare la ritenuta di acconto del 4% prevista dall’articolo 25-ter del Dpr 600/1973.
Le «manovre»
L’eliminazione dell’obbligo trova fondamento in una disposizione contenuta nella «manovra d’estate 2010» e nella conseguente interpretazione fornita dall’agenzia delle Entrate.
L’articolo 25 del Dl 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 122/2010) ha introdotto, a partire dal 1º luglio 2010, l’obbligo – a carico delle banche e di Poste Italiane – di effettuare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, sui bonifici relativi ai pagamenti delle spese relative alle agevolazioni del 36% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e del 55% sul risparmio energetico.
Successivamente la «Manovra estiva 2011», cioè l’articolo 23, comma 8, del Dl 98/2011 (convertito con modificazioni dalla legge 111/2011) ha ridotto, con decorrenza dal 6 luglio 2011, l’aliquota della ritenuta stabilendo la nuova misura del 4 per cento. Le altre regole applicative sono rimaste invariate.
La «nuova» ritenuta si applica ai pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
• spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986) detraibili nella misura del 36% (fino al 30 giugno 2013 nella misura del 50%);
• spese per interventi relativi al risparmio energetico (sempre articolo 16-bis del Tuir), detraibili nella misura del 55 per cento.
Il compito dev’essere assolto dalle banche e dagli uffici di Poste Italiane Spa, che devono operare, all’atto dell’accreditamento dei pagamenti, le ritenute d’acconto, con obbligo di rivalsa ed effettuando il versamento utilizzando il modello F24. Banche e Poste devono anche rilasciare la certificazione del sostituto d’imposta, nonché indicare nel modello 770 i dati concernenti i pagamenti effettuati. L’adempimento è posto a carico della banca o dell’ufficio postale del soggetto beneficiario del bonifico, e non di chi lo ordina.
In alcuni casi, per le somme oggetto di un bonifico che fruisce della detrazione del 36 (oggi 50) o del 55 per cento, è già prevista l’applicazione ordinaria di una ritenuta da parte del soggetto ordinante. In particolare, questa possibile duplicazione del prelievo fiscale sarebbe astrattamente possibile:
• sui corrispettivi dovuti dai condomini per le prestazioni relative ai contratti di appalto di opere o di servizi. In questo caso è prevista l’applicazione di una ritenuta d’acconto nella misura del 4 per cento ai sensi dell’articolo 25-ter del Dpr 600/1973;
• sui corrispettivi dovuti ai professionisti. In questo caso è prevista l’applicazione di una ritenuta nella misura del 20 per cento.
Niente duplicazione
Al fine di evitare che le imprese e i professionisti (che effettuano prestazioni di servizi per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica) subiscano un doppio prelievo alla fonte sugli stessi corrispettivi, l’agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 40/E del 28 luglio 2010, che va applicata la sola ritenuta del 4 per cento da parte della banca beneficiaria, non operando in questi casi le ritenute previste ordinariamente.
Si consideri, per esempio, il caso in cui il condominio abbia appaltato a una ditta specializzata il rifacimento della facciata dello stabile. Prima .
dell’approvazione del Dl 78/2010 il condominio doveva sicuramente operare una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 4 per cento. Oggi, l’adempimento è posto esclusivamente a carico della banca del soggetto che beneficerà dell’incasso. L’amministratore che effettuerà il bonifico bancario per fruire della detrazione del 36 (ora 50) per cento salderà la fattura al lordo della ritenuta di acconto del 4 per cento.
La medesima soluzione vale per le prestazioni rese dai professionisti. Se dev’essere corrisposto un compenso all’ingegnere direttore dei lavori relativi al condominio, e la somma pagata attribuirà ai singoli condomini il diritto a beneficiare della detrazione nella misura del 36 per cento, l’amministratore salderà la fattura al lordo della ritenuta del 20 per cento.
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