Il Sole 24 ore:
Le spese sostenute per i lavori condominiali sono detraibili dai singoli condomini. Di norma i bonus sono ottenibili a patto che siano stati conservati i bonifici dei pagamenti. In caso di smarrimento delle ricevute, però, la situazione non è definitivamente compromessa. Nei confronti del Fisco, infatti, può essere sufficiente anche una dichiarazione dell’amministratore di condominio.
Lo ha affermato la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 4094/2012 che, di fatto, ha esteso alle spese condominiali le regole stabilite per altri pagamenti dovuti all’Amministrazione e che devono essere eseguiti in assoluta trasparenza.
Nel caso in esame un condomino si era opposto a una cartella di pagamento con la quale era stata recuperata a tassazione l’Irpef conseguente al mancato riconoscimento di detrazioni per opere di ristrutturazione edilizia. Il contribuente, infatti, non aveva prodotto la copia del bonifico effettuato ma una dichiarazione dell’amministratore di condominio che, però, era stata ritenuta insufficiente.
I giudici di legittimità, nel decidere la questione, hanno ricordato che l’articolo 1 della legge 449/1997 contiene disposizioni tributarie per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e contempla la possibilità di detrazione di una quota delle spese sostenute anche in condominio. La legge, peraltro, rinvia a un successivo decreto ministeriale (Dm 18 febbraio 1998 n. 41) la fissazione delle modalità di attuazione nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l’intervento di banche o delle Poste. L’obiettivo è quello di contenere il fenomeno dell’evasione fiscale e contributiva e di garantire l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri.
Il decreto ministeriale, a sua volta, stabilisce che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione d’imposta sono tenuti, tra l’altro, a eseguire i pagamenti mediante bonifico bancario dal quale devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva, ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. La detrazione non è riconosciuta in caso di pagamenti secondo modalità diverse da quelle indicate.
Queste condizioni, hanno concluso i giudici, si applicano, con i necessari adattamenti, anche alle opere eseguite su parti comuni di edifici in condominio, per le quali l’amministratore può rilasciare le relative attestazioni. In tal caso, infatti, anziché la documentazione che il contribuente ha l’obbligo di conservare ed esibire a richiesta dell’Amministrazione, è ammessa l’utilizzazione di una certificazione dell’amministratore del condominio, che attesti di avere adempiuto agli obblighi previsti e che indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
Il «bonus» del 36% è diventato strutturale – in passato era stato prorogato di anno in anno – con il decreto Salva-Italia e nel corso del 2011 ha subito alcune modifiche volte alla semplificazione degli adempimenti.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.