Installare un montascale in condominio
Cos’è il montascale?
Il montascale è un impianto che permette il sollevamento di soggetti che hanno una scarsa mobilità a causa di handicap fisici o problemi di deambulazione. Tale dispositivo permette a tutte le persone impossibilitate a salire scale o superare ostacoli di accedere ai piani elevati nei casi in cui l’ascensore manchi o non consenta l’accesso di una carrozzina. Esistono diverse soluzioni sul mercato, ma con caratteristiche simili tra di loro.
Gli elementi che compongono un montascale sono: la poltroncina o la pedana agganciata ad una guida laterale, un sistema di accensione e di comando, il telecomando per il funzionamento a distanza e i dispositivi di sicurezza. In particolare, la pedana è utilizzata per far salire una sedia a rotelle, mentre la poltroncina per tutte le altre persone impossibilitate.
Dove si installa?
I servizi pubblici sono i luoghi in cui è più frequente (e in taluni casi obbligatoria) l’installazione dei montascale, ma è in continuo aumento la richiesta di tali elementi anche negli appartamenti privati in condomini. I nuovi modelli possono essere installati su qualsiasi tipo di scala: ne esistono per rampe uniche e rettilinee e per curvilinei, che seguono solitamente il lato interno della scala.
Possono essere installati anche in spazi ristretti, poiché presentano un ingombro minimo:in genere, sono sufficienti circa 75 cm di larghezza del vano scala.Tale ingombro pertanto non rende difficoltoso l’utilizzo delle scale a piedi.
L’installazione non implica alcun intervento di muratura dal momento che il montascale viene spesso realizzato direttamente sulla scala, piuttosto che sul muro. Posso essere necessari alcuni interventi, come la rimozione del corrimano e di altri elementi che possono ostacolare lo scorrimento lineare del montascale.
La realizzazione non necessita neanche di cambiamenti dell’impianto elettrico, in quanto è alimentato con una presa di corrente. Il dispositivo è dotato di batterie interne che permettono il funzionamento anche in assenza di corrente, evitando problemi in caso dell’interruzione di erogazione di corrente. Il consumo dell’impianto è paragonabile a quello di un elettrodomestico.
Montascale in condominio.
Chi paga?
Le spese per l’installazione del montascale sulle parti comuni sono a carico dell’intero Condominio, qualora l’intervento venga approvato dall’assemblea con ripartizione dei costi pro quota fra i condomini.
In caso contrario, rimane ferma la possibilità del condomino disabile (o del suo tutore) di gravarsi personalmente delle spese per interventi di modifica dell’edificio condominiale finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, come, appunto, la messa in opera del montascale a muro, la realizzazione di rampe per il disabile (per facilitare l’accesso in carrozzina del disabile in caso di locale a piano rialzato), o l’installazione dell’ascensore esterno.
Gli interventi sulle parti comuni condominiali per l’installazione del montascale per il disabile e per qualsiasi altro manufatto o bene mobile finalizzato al superamento di eventuali barriere architettoniche dovranno comunque essere realizzati dal singolo condomino senza alterare la destinazione del bene comune e senza impedire il pari uso dello stesso agli altri condomini (art. 1102 c.c).
Sul punto, in particolare, il nuovo art. 1120 c.c. – riscritto dalla legge di riforma del condominio n. 220/2012 – dispone che i condomini possono disporre “tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comune”.
Tra queste, la norma richiama espressamente “le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche” che, tuttavia, vanno realizzare in modo tale da non poter “recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, senza alterare il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.
La normativa di riferimento.
La disciplina codicistica deve essere coordinata con le norme speciali stabilite dalla legge n. 13/1989 per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Con particolare riferimento agli edifici condominiali, l’art. 2 della predetta legge dispone che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, devono essere approvati dall’assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art. 1136, comma 2 e 3, c.c.
Il secondo comma dello stesso articolo prende in esame l’ipotesi in cui il Condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le suddette deliberazioni. Ricorrendo tale ipotesi, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
La giurisprudenza di merito ha chiarito che il disabile non è titolare di alcuna azione di condanna ad un facere nei confronti del Condominio,ma può ottenere dal giudice l’accertamento del proprio diritto ad eseguire a proprie spese le opere in questione, in contraddittorio con i condomini che contestano tale diritto (Trib. Napoli 4.6.2008).
Il condomino diversamente abile può altresì tutelare il suo diritto ad eseguire a proprie spese le innovazioni in esame anche in via cautelare urgente ex art. 700 c.p.c., qualora nel tempo occorrente a far valere per le vie ordinarie tale diritto innanzi al giudice, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile(Trib. Milano 24.10.2003).
Le agevolazioni per la realizzazione di tale impianto.
La realizzazione, dell’impianto di trattazione, poiché non richiede generalmente la necessità di effettuare opere murarie, non è considerata opera edilizia e, dunque, non necessita di particolari autorizzazioni amministrative.
La Legge di stabilità 2014 ha prorogato gli incentivi fiscali fino al 31.12.2014 per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica ed abbattimento delle barriere architettoniche. Il rimborso statale può coprire il 50% della spesa effettuata per l’acquisto di un montascale a piattaforma o a poltroncina. Il tempo di erogazione della detrazione per l’acquisto di un ausilio per l’abbattimento delle barriere architettoniche è di dieci anni: 10 quote di pari importo ripartite in dieci anni, una nell’anno di sostenimento delle spese e le altre nei nove anni successivi.
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