Riforma Condominio, ecco come cambiano i quorum deliberativi
Risparmio sui consumi – Già nel 1991, con la legge 10 del 9 gennaio, si era puntato a favorire il contenimento dei consumi energetici e il ricorso a fonti rinnovabili per la produzione di energia. A tal fine, per l’approvazione delle opere – com’articolo 26, comma 2, della legge citata – veniva richiesta la sola maggioranza dei millesimi, senza alcun riferimento al numero dei votanti. Successivamente, l’Italia sottoscriveva il protocollo di Kyoto in materia ambientale, riguardante il riscaldamento globale della Terra. Alla luce delle nuove esigenze, con il Dlgs 311/2006 e la legge 99/2009, il quorum per gli interventi citati veniva ulteriormente abbassato, fino a rendere valide le delibere adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali degli intervenuti in assemblea.
Anche in questo caso, la recente riforma ha alzato il quorum. Le deliberazioni fondate su diagnosi energetica o su attestato di certificazione energetica saranno validamente assunte, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza degli intervenuti e con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio (il quorum richiesto per le delibere in seconda convocazione). Inoltre, è stato introdotto l’articolo 1120, comma 2, n. 2, del Codice civile, che ha previsto che, in assenza di diagnosi energetica o di attestato di certificazione energetica, sono validamente assunte, con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, le innovazioni che hanno a oggetto le opere e gli interventi volti al contenimento del consumo energetico.
Sistemi di termoregolazione – Uno degli interventi previsti dalla legge 10/1991 per il contenimento dei consumi energetici è l’adozione dei sistemi di termoregolazione (per regolare il prelievo del calore da ciascun corpo scaldante) e di contabilizzazione (per calcolare il consumo effettivo) del calore. Tale intervento è stato più volte suggerito dalle varie direttive dell’Unione europea. Il quorum per l’adozione di tali sistemi, dal 1991, non è mai stato chiaro. In ogni caso, nelle varie interpretazioni della giurisprudenza, il quorum – al massimo – era stato indicato in un terzo dei partecipanti e almeno un terzo del valore dell’edificio. In seguito alla riforma, esso è aumentato, così da coincidere con quello metà del valore dell’edificio.
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