Trib. civ. Roma, sez. VI ord., 5 luglio 2001.
Qualora l’omessa manutenzione del terrazzo, in proprietà esclusiva di condomino, danneggi, per infiltrazione di acqua, il vano del proprietario sottostante, anche con pericolo per la stabilità dell’edificio condominiale e il proprietario del terrazzo rifiuti l’accesso all’impresa incaricata delle riparazioni dal condominio, questo può utilmente esperire l’azione di danno temuto, ma non può richiedere, in via di urgenza, l’accesso al fondo del condomino, ex artt. 843 c.c. e 700 c.p.c., in quanto tale possibilità è data solo per costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino o comune.
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