Cancello del condominio chiuso nelle ore notturne: per il giudice non c’è nessun aggravio
In materia di servitù di passaggio, nel caso in cui il proprietario del fondo servente intenda esercitare la facoltà, ex art. 841 c.c., di chiudere il fondo per preservarlo dall’ingerenza di terzi, spetta al giudice di merito stabilire in concreto quali misure risultino più idonee a contemperare i due diritti. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 21744/13.
Il caso
Il proprietario di un fabbricato aveva agito in giudizio nei confronti di un condominio, lamentando la chiusura nelle ore notturne del cancello di accesso al cortile interno di questo condominio, gravato da servitù di passaggio in favore del proprio fondo.
La parte convenuta aveva dedotto che la chiusura era stata necessitata da ragioni di sicurezza e che aveva consegnato le chiavi del cancello all’attore. Inoltre, aveva sostenuto che questi, a seguito della ristrutturazione del proprio immobile, immetteva nella proprietà condominiale i fumi di combustione di due scarichi di impianti di riscaldamento a parete, proponendo domanda riconvenzionale in relazione a ciò.
La Corte d’Appello aveva rigettato ogni domanda, ad eccezione di quella diretta alla condanna dell’attore a rimuovere i camini di sfiato degli impianti di riscaldamento apposti sulla parete del proprio fabbricato. Quanto alla servitù di passaggio, i giudici distrettuali avevano giudicato non grave il disagio arrecato al fondo dominante dalla chiusura del cancello, in quanto limitata a sole tre ore notturne (dalle 2 alle 5).
Per la Cassazione di tale sentenza il proprietario del fondo dominante ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe, a suo dire, escluso la gravosità della limitazione in questione ritenendo che la chiusura fosse limitata a sole tre ore notturne, circostanza che, però, non sarebbe stata in alcun modo provata, e che, di fatto, consentirebbe al condominio di chiudere il cancello quando lo ritenga.
In più, secondo il ricorrente, non sarebbero state prese in considerazione le precedenti modalità di esercizio del diritto, rispetto al quale la chiusura del cancello costituirebbe un aggravamento. Chiusura del cortile condominiale compatibile con l’esercizio della servitù. Per la Suprema Corte il ricorso è infondato. Gli Ermellini hanno avallato la motivazione – congrua ed esente da vizi logici – dei giudici di secondo grado, i quali hanno ritenuto non grave il disagio per il fondo dominante, dovuto all’assenza di un dispositivo di apertura elettrico del cancello, in considerazione della chiusura solo notturna di esso in un orario in cui normalmente non si ricevono ospiti, osservando che vi erano anche importanti ragioni di sicurezza che militano a favore della chiusura notturna per evitare l’intrusione di estranei nel cortile condominiale.
Secondo Piazza Cavour, l’obiezione mossa al riguardo dal ricorrente – secondo cui non vi sarebbe alcuna limitazione d’orario – è una replica di puro fatto e generica. Ugualmente priva di pregio è stata ritenuta la doglianza per cui non si sarebbe considerato l’aggravio della servitù. Nessun aggravio nello specifico. Il Collegio ha richiamato l’art. 1067 c.c., il quale non vieta qualsiasi innovazione, ma solo quelle che rendano più gravosa la situazione del fondo servente.
Relativamente a ciò, i giudici di legittimità hanno spiegato che l’aggravamento non è dato dall’innovazione in sé, ma dall’incidenza di essa rispetto al modo in cui è stata goduta la servitù, venendo in rilievo, quindi, frequenza del passaggio, caratteristica dei luoghi, particolari esigenze del transito e ogni altra precedente condizione di esercizio. Siccome anche rispetto a tale fatto la censura è stata ritenuta «muta» – non essendo stata dimostrata l’allegazione di fatti specifici rilevanti a tal fine e non presi in considerazione in Appello -, il S.C. ha rigettato il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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