Legittimazione passiva dell’ amministratore
Cass. civ., sez. II, 9 dicembre 2009, n. 25766.
La legittimazione passiva dell’amministratore del condominio a resistere in giudizio, ai sensi dell’art. 1131, comma 2, c.c., esclusiva o concorrente con quella dei condòmini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell’edificio.
Nella specie, quindi, le società ricorrenti correttamente hanno proposto la domanda di accertamento della comproprietà “pro diviso” del muro che delimita lateralmente l’edificio condominiale, nei confronti del Condominio rappresentato dall’amministratore che, pertanto, in base alla su citata norma, ha la rappresentanza sostanziale del condominio avendo, la domanda proposta, ad oggetto un bene condominiale comune, bene che è tale, cioè comune a tutti i condòmini, quantomeno per la metà interna del muro, ove la proprietà esclusiva della metà esterna di esso venga attribuita in via definitiva alle società ricorrenti (ciò prefiggendosi la domanda di accertamento della comproprietà “pro diviso” dalle stesse esercitata).
Non sussiste, quindi, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condòmini in quanto la sentenza resa nei confronti dell’amm.re farà stato ai sensi dell’art. 1131 2° comma c.c. nei confronti dei condòmini e dei loro aventi causa, non potendo i danti causa trasferire diritti più ampi di quelli di cui sono titolari.
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