Il debitore è sempre il condòmino locatore
Cassazione civile, Sezione II, 9 dicembre 2009, N. 25781.
In tema di spese condominiali non pagate, il debitore è sempre il condomino locatore il quale può comunque rivalersi sul conduttore.
L’amministratore del Condominio, infatti, è legittimato solo nei confronti del proprietario, che è il soggetto tenuto a corrispondere i contributi concernenti i beni e i servizi comuni; il proprietario può pretendere il versamento dall’inquilino che non vi abbia provveduto direttamente, secondo gli accordi convenuti con il contratto di locazione.
Nel caso in esame era stata proposta opposizione tardiva, ex art. 650 cod. proc. civ., avverso il decreto con cui il Giudice di Pace gli aveva ingiunto di pagare a favore di S.L. la somma di Euro 679,49 a titolo di oneri condominiali non pagati e di saldo del prezzo per il consumo del gas metano, relativi all’appartamento locato all’opponente dal S. L.
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