Go to Top

Danni per incendio

Danni per incendio

Paletti alla responsabilità penale dell’amministratore di condominio nel caso di danni allo stabile da lui gestito.

In punto di diritto, infatti, la condanna può scattare solo se risulta giustificata e processualmente certa la conclusione che la sua condotta omissiva è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con «alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica».

In pratica, un «giudizio controfattuale» cui deve attenersi scrupolosamente il giudice del merito per giungere ad affermare la responsabilità penale dell’amministratore condominiale.

Così alla luce di questo principio di diritto la Cassazione (sentenza 39959/09) ha annullato un verdetto di condanna che riteneva responsabile anche un amministratore di condominio, a titolo concorso colposo, dell’incendio scoppiato nell’edificio e causato dalla difettosa installazione della canna fumaria della pizzeria attigua al palazzo.

Per i giudici del merito, infatti, oltre al titolare del ristorante ed al tecnico impiantista del reato di cui all’articolo 449 Cp doveva rispondere anche l’amministratore dello stabile: la sua colpevole inerzia per oltre un anno, di fronte ad una situazione di pericolo, doveva ritenersi fonte di responsabilità.

Ma la Suprema corte è stata di diverso avviso, ritenendo così la motivazione della sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento «apparente e caratterizzata da formule assertive».

Nel rinviare la causa per un nuovo esame, infatti, i giudici di legittimità hanno affermato che è vero «che l’amministratore condominiale è titolare di un obbligo di garanzia relativo alla conservazione delle parti comuni» dell’edificio, ma la condanna penale scatta solo se è accertato che la sua condotta omissiva è stata condizione necessaria dell’evento lesivo. Insomma, quel «giudizio controfattuale» cui dovrà procedere un’altra sezione della Corte d’appello.

Lascia un commento